(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 61)
                               Art. 61 
                 (Modifiche al programma dei lavori) 
1. Qualora il titolare della concessione intenda apportare  modifiche
rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo  programma
all'Amministrazione che decide sentito il Comitato  tecnico  per  gli
idrocarburi e per la geotermia. 
2. Qualora il nuovo programma comporti significative variazioni  allo
studio di valutazione, di cui all'art. 11 della legge, il titolare e'
tenuto ad adeguare la documentazione precedentemente  presentata  che
sara'   trasmessa   alle   amministrazioni   competenti    ai    fini
dell'acquisizione di eventuali osservazioni. 
 
    

          Nota all'art. 61:
          - Art. 11 della legge n. 896/1986:
          "Art.  11  (Disposizioni  a  salvaguardia   dell'integrita'
          ambientale,   dell'equilibrio   ecologico   e  dell'assetto
          urbanistico).  -  1.  Alla  richiesta  di  concessione   di
          coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione
          preventiva  delle  modifiche  ambientali  che  le attivita'
          programmate comportano o possono comportare nel  corso  del
          tempo,  nonche'  delle  opere di recupero ambientale che si
          propone di eseguire.
          2.   Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  trasmette  lo studio di cui al precedente
          comma al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  al
          Ministero  per  i beni culturali e ambientali, al Ministero
          per l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati,  che
          esprimono   parere   vincolante   entro   sei   mesi  dalla
          comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si  intende
          valutato positivamente.
          3.  La  concessione  di coltivazione puo' essere ugualmente
          rilasciata in difformita', previa  deliberazione  del  CIPE
          integrato con la partecipazione del Ministro per l'ecologia
          e  del  Ministro  per  i  beni  culturali,  su proposta del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          o su richiesta della Regione interessata.
          4.  La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in
          cui sia necessario, variante  degli  strumenti  urbanistici
          vigenti.
          5.  Il  rilascio  della  concessione  di  coltivazione  non
          esonera il  richiedente  dall'assolvimento  di  ogni  altro
          obbligo  previsto  dalla  legislazione vigente prima di dar
          corso alla realizzazione delle opere previste dal  progetto
          di coltivazione".