(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 63)
                               Art. 63 
 (Coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate) 
1. La coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associ-
ate  rinvenute  mediante  la  perforazione  di  pozzi   puo'   essere
effettuata in regime di permesso di ricerca soltanto per quantitativi
limitati e per periodi di tempo non eccedenti la durata del  permesso
stesso,  previa  autorizzazione  dell'Ingegnere  capo  della  Sezione
competente allo scopo di effettuare  prove  di  produzione  di  lunga
durata o di verificare  il  funzionamento  degli  eventuali  impianti
pilota di coltivazione dei fluidi geotermici a scopi energetici. 
2. La coltivazione su scala industriale delle risorse geotermiche per
scopi energetici e delle eventuali sostanze  associate,  puo'  essere
effettuata  soltanto  dal   titolare   della   relativa   concessione
conformemente al piano di coltivazione e di  utilizzazione  contenuto
nel progetto geotermico approvato  con  il  decreto  di  conferimento
della concessione stessa. 
3. La  coltivazione  deve  comunque  essere  effettuata  attuando  un
razionale  ed  organico  sviluppo  del  giacimento  scoperto,   senza
arrecare danni al giacimento stesso o ad altre risorse  minerarie  ed
idriche del sottosuolo.