Art. 63 (Coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate) 1. La coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associ- ate rinvenute mediante la perforazione di pozzi puo' essere effettuata in regime di permesso di ricerca soltanto per quantitativi limitati e per periodi di tempo non eccedenti la durata del permesso stesso, previa autorizzazione dell'Ingegnere capo della Sezione competente allo scopo di effettuare prove di produzione di lunga durata o di verificare il funzionamento degli eventuali impianti pilota di coltivazione dei fluidi geotermici a scopi energetici. 2. La coltivazione su scala industriale delle risorse geotermiche per scopi energetici e delle eventuali sostanze associate, puo' essere effettuata soltanto dal titolare della relativa concessione conformemente al piano di coltivazione e di utilizzazione contenuto nel progetto geotermico approvato con il decreto di conferimento della concessione stessa. 3. La coltivazione deve comunque essere effettuata attuando un razionale ed organico sviluppo del giacimento scoperto, senza arrecare danni al giacimento stesso o ad altre risorse minerarie ed idriche del sottosuolo.