(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 64)
                               Art. 64 
                (Iniezione e reiniezione dei fluidi) 
1. L'iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di
provenienza, o comunque al di sotto di sotto di falde utilizzabili  a
scopo civile e  industriale,  sono  autorizzate  dall'Ingegnere  capo
della Sezione competente. 
2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione  alla  iniezione  o
alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve  essere  corredata  di
una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e
del programma dei  controlli  da  effettuare  ai  fini  della  tutela
dell'ambiente e delle risorse minerali. 
3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all'interno  delle
aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di  coltivazione  di
cui il richiedente e' titolare,  ovvero  in  permessi  o  concessioni
limitrofe previa autorizzazione dei  relativi  titolari,  utilizzando
idonei pozzi geotermici. 
4. La relazione tecnica indica in particolare: 
a) le finalita' dell'operazione; 
b) la composizione chimica e le caratteristiche  fisiche  dei  fluidi
geotermici originari e dei fluidi  da  iniettare  o  reiniettare  nel
sottosuolo; 
c) le portate dei fluidi da iniettare e le pressioni di iniezione nel
corso dell'operazione; 
d) la localizzazione delle zone ricadenti nel campo di influenza  dei
pozzi di cui al comma 3 e la caratterizzazione geografica, geologica,
stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica di tali zone; 
e) eventuali vincoli demaniali o  patrimoniali  gravanti  sulle  aree
interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione; 
f) gli elementi disponibili sul sistema di  circolazione  dei  fluidi
sotterranei e sulla distribuzione della temperatura e della pressione
in profondita'; 
g) le caratteristiche  petrofisiche  e  geometriche  ed  i  parametri
idraulici delle formazioni interessate  dalla  reimmissione  e  delle
rocce di copertura; 
h) i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi  nel  sottosuolo,
le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura; 
i) la conduzione  ed  i  controlli  degli  impianti  di  iniezione  o
reiniezione. 
5. Il programma dei controlli riguarda, in particolare, la  tipologia
e la frequenza dei controlli sulla pressione  di  iniezione  e  sulle
caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione,
sullo stato dei pozzi, sullo stato e sull'equilibrio idrodinamico del
bacino di  smaltimento  e  sulle  eventuali  interferenze  con  falde
esterne  al  campo  e  con  punti   d'acqua   superficiali,   nonche'
sull'attivita' sismica e sugli eventuali movimenti del suolo.  Devono
inoltre essere indicati i mezzi e  le  tecniche  che  si  prevede  di
utilizzare per l'effettuazione dei controlli stessi. 
6. Per le operazioni di reiniezione di  breve  durata,  comunque  non
superiori a due mesi, il titolare e' esonerato dall'effettuazione dei
controlli relativi all'attivita' sismica ed agli eventuali  movimenti
del suolo. 
7. Le operazioni di iniezione e  reiniezione  nel  sottosuolo  devono
essere eseguite in conformita'  con  le  norme  tecniche  vigenti  in
materia e con le particolari  cautele,  modalita'  e  condizioni  che
potranno   essere   imposte   dall'Ingegnere   capo    al    rilascio
dell'autorizzazione. 
8. Per la perforazione  dei  pozzi  di  iniezione  e  di  reiniezione
valgono le disposizioni di cui agli articoli  16  o  49  se  eseguiti
rispettivamente nell'ambito di  un  permesso  di  ricerca  o  di  una
concessione di coltivazione. 
9.  L'Ingegnere  capo  puo'  disporre  d'ufficio,  con  provvedimento
motivato,  o  su  domanda  dell'interessato,  la  sospensione   delle
attivita'. 
10. Contro le determinazioni dell'Ingegnere  capo  e'  ammessoricorso
gerarchico   al   Ministro   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli
idrocarburi e per la geotermia.