Art. 64 (Iniezione e reiniezione dei fluidi) 1. L'iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, sono autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente. 2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla iniezione o alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e del programma dei controlli da effettuare ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse minerali. 3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all'interno delle aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione di cui il richiedente e' titolare, ovvero in permessi o concessioni limitrofe previa autorizzazione dei relativi titolari, utilizzando idonei pozzi geotermici. 4. La relazione tecnica indica in particolare: a) le finalita' dell'operazione; b) la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dei fluidi geotermici originari e dei fluidi da iniettare o reiniettare nel sottosuolo; c) le portate dei fluidi da iniettare e le pressioni di iniezione nel corso dell'operazione; d) la localizzazione delle zone ricadenti nel campo di influenza dei pozzi di cui al comma 3 e la caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica di tali zone; e) eventuali vincoli demaniali o patrimoniali gravanti sulle aree interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione; f) gli elementi disponibili sul sistema di circolazione dei fluidi sotterranei e sulla distribuzione della temperatura e della pressione in profondita'; g) le caratteristiche petrofisiche e geometriche ed i parametri idraulici delle formazioni interessate dalla reimmissione e delle rocce di copertura; h) i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi nel sottosuolo, le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura; i) la conduzione ed i controlli degli impianti di iniezione o reiniezione. 5. Il programma dei controlli riguarda, in particolare, la tipologia e la frequenza dei controlli sulla pressione di iniezione e sulle caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione, sullo stato dei pozzi, sullo stato e sull'equilibrio idrodinamico del bacino di smaltimento e sulle eventuali interferenze con falde esterne al campo e con punti d'acqua superficiali, nonche' sull'attivita' sismica e sugli eventuali movimenti del suolo. Devono inoltre essere indicati i mezzi e le tecniche che si prevede di utilizzare per l'effettuazione dei controlli stessi. 6. Per le operazioni di reiniezione di breve durata, comunque non superiori a due mesi, il titolare e' esonerato dall'effettuazione dei controlli relativi all'attivita' sismica ed agli eventuali movimenti del suolo. 7. Le operazioni di iniezione e reiniezione nel sottosuolo devono essere eseguite in conformita' con le norme tecniche vigenti in materia e con le particolari cautele, modalita' e condizioni che potranno essere imposte dall'Ingegnere capo al rilascio dell'autorizzazione. 8. Per la perforazione dei pozzi di iniezione e di reiniezione valgono le disposizioni di cui agli articoli 16 o 49 se eseguiti rispettivamente nell'ambito di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione. 9. L'Ingegnere capo puo' disporre d'ufficio, con provvedimento motivato, o su domanda dell'interessato, la sospensione delle attivita'. 10. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo e' ammessoricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.