Art. 65 (Decadenza) 1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in quanto applicabili e non previsti dall'art. 15, comma 1, della legge: a) quelli indicati negli articoli 38 e 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e negli articoli 31 e 77 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968; b) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge; c) quelli indicati negli articoli 41 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e negli articoli 31 e 80 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 29 settembre 1967. 2. La decadenza e' pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 3. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, non puo' ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso. Tale limitazione non si applica nelle zone di esclusiva di cui all'art. 3 comma 6 della legge.
Note all'art. 65: - Art. 15, comma 1, della legge n. 896/1986: "1. Il titolare decade dal titolo minerario quando: a) non inizia i lavori nei termini prescritti; b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1; c) non corrisponde nei termini il canone dovuto; d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale; e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza; f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione". - Art. 38 della legge n. 6/1957, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi: "Art. 38. - Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando: 1) non inizia i lavori nei termini prescritti; 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria; 3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine prescritto dal precedente articolo 13; 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida; 5) non corrisponde nei termini il canone; 6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione; 7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione; 8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza". - Art. 39 della citata legge n. 6/1957: "Art. 39. - Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando: 1) non inizia i lavori nel termine prescritto; 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali la concessione e' stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria; 3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione; 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida; 5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione; 6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione; 7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge; 8) non osserva gli altri obblighi per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza". - Art. 31 del D.M. 2 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 giugno 1968, recante approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6: "Art. 31. - Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalle norme di polizia mineraria, costituiscono motivo di decadenza dal permesso, oltre quelli previsti dall'art. 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6: 1) l'avere iniziato le operazioni di prospezione e di perforazione prima di averne ottenuto regolare autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19; 2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 17, 21, 24, 25, 26 e 27; 3) la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dall'U.N.M.I. e dalla sezione idrocarburi per la regolare esecuzione delle operazioni di ricerca". - Art. 77 del citato D.M. 2 maggio 1968: "Art. 77. - La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 46, 48, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70 e 74 costituisce motivo di decadenza dalla concessione, oltre quelli previsti all'art. 39 della legge n. 6". - Art. 3, comma 1, della legge 896/1986: "1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dall'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica, sentito il Comitato Tecnico degli Idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e per la geotermia" e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza". - Art. 41 della legge n. 613/1967 concernente: "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi": "Art. 41. - Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato quando il titolare stesso: 1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al comma 3 dell'art. 18; 2) non inizia i lavori nei termini prescritti; 3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime; 4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27; 5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida; 6) non corrisponde nei termini il canone; 7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione; 8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione; 9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza". - Art. 42 della citata legge n. 613/1967: "Art. 42. - Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato Tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso: 1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al comma 3 dell'art. 18; 2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto dal decreto di concessione; 3) non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria e marittima; 4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione; 5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida; 6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione; 7) trasferisce la concessione senza averne avuta l'autorizzazione; 8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 20 della presente legge; 9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza". - Art. 31 del D.M. 29 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 25 marzo 1968, recante approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale: "Art. 31. - Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza di cui all'articolo precedente, costituiscono motivo di decadenza dal permesso, oltre quelli previsti dall'art. 41 della legge n. 613; 1) l'avere iniziato le operazioni di prospezione prima di averne ottenuto regolare autorizzazione ai sensi del precedente art. 20; 2) la mancata osservanza delle prescrizioni imposte al riguardo da tutti gli organi dello Stato interessati alla regolare esecuzione di dette operazioni; 3) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22". - Art. 80 del citato D.M. 29 settembre 1967: "Art. 80. - La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 73 costituisce causa di decadenza, a termini dell'art. 42 della legge n. 613". - Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 896/1986 vedi in nota all'art. 6.