(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 65)
                               Art. 65 
                             (Decadenza) 
1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in  quanto
applicabili e non previsti dall'art. 15, comma 1, della legge: 
a) quelli indicati negli articoli 38 e  39  della  legge  11  gennaio
1957, n. 6 e negli articoli 31 e 77 del  relativo  disciplinare  tipo
approvato con D.M. 2 maggio 1968; 
b) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.  3,  comma  1,
della legge; 
c) quelli indicati negli articoli 41 e 42 della legge 21 luglio 1967,
n. 613 e negli articoli  31  e  80  del  relativo  disciplinare  tipo
approvato con D.M. 29 settembre 1967. 
2. La decadenza e' pronunciata, previa contestazione dei motivi,  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli  idrocarburi  e
per la geotermia. 
3. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o  vi  abbia  rinunciato,
non puo' ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area  se
non  dopo  un  quinquennio  dalla  cessazione  del   permesso.   Tale
limitazione non si applica nelle zone di esclusiva di cui all'art.  3
comma 6 della legge. 
 
    

          Note all'art. 65:
          - Art. 15, comma 1, della legge n. 896/1986:
          "1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:
          a) non inizia i lavori nei termini prescritti;
          b)  non  rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo
          minerario, i programmi  di  lavoro  di  cui  ai  precedenti
          articoli 4, comma 1, e 7, comma 1;
          c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;
          d)   cede  quote  del  titolo  senza  l'autorizzazione  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o
          della competente autorita' regionale;
          e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo  a  pena
          di decadenza;
          f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge
          o dal regolamento d'attuazione".
          -   Art.   38  della  legge  n.  6/1957,  sulla  ricerca  e
          coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi:
          "Art. 38. - Il Ministro per l'industria e per il commercio,
          sentiti i titolari del permesso ed il comitato tecnico  per
          gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso
          quando:
          1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
          2)  non  svolge  i  programmi  alla esecuzione dei quali il
          permesso  e'  stato  subordinato  e  non  si  attiene  alle
          disposizioni impartite dall'autorita' mineraria;
          3)  non  chiede  la concessione di coltivazione nel termine
          prescritto dal precedente articolo 13;
          4) sospende i lavori senza averne  avuto  autorizzazione  o
          persiste nella sospensione nonostante diffida;
          5) non corrisponde nei termini il canone;
          6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
          7)  procede  alla  estrazione  ed  alla utilizzazione delle
          sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;
          8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente
          legge od imposti dal permesso a pena di decadenza".
          - Art. 39 della citata legge n. 6/1957:
          "Art. 39. - Il Ministro per l'industria e per il commercio,
          sentito il concessionario della coltivazione ed il comitato
          tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il  titolare
          della concessione quando:
          1) non inizia i lavori nel termine prescritto;
          2)  non  svolge  i  programmi  alla esecuzione dei quali la
          concessione e' stata subordinata  e  non  si  attiene  alle
          disposizioni impartite dall'autorita' mineraria;
          3)  riduce,  senza  apposita autorizzazione o senza provata
          giustificazione  tecnica,   la   produzione   media   della
          concessione;
          4)  sospende  i  lavori senza averne avuto autorizzazione e
          persiste nella sospensione nonostante diffida;
          5) non  corrisponde  nei  termini  il  canone,  i  tributi,
          l'aliquota  di  prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del
          decreto di concessione;
          6)  trasferisce   la   concessione   senza   averne   avuta
          autorizzazione;
          7)  non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e
          3) dell'art. 20 della presente legge;
          8) non osserva gli altri obblighi per la  inadempienza  dei
          quali  la  concessione  prevede  espressamente  la sanzione
          della decadenza".
          - Art. 31 del D.M. 2 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 135 del 29 giugno 1968,  recante  approvazione
          del  disciplinare  tipo  per i permessi di prospezione e di
          ricerca  e  per  le  concessioni  di   coltivazione   degli
          idrocarburi  liquidi  e  gassosi nelle zone sottoposte alla
          disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6:
          "Art. 31. - Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalle
          norme  di  polizia  mineraria,  costituiscono   motivo   di
          decadenza  dal permesso, oltre quelli previsti dall'art. 38
          della legge 11 gennaio 1957, n. 6:
          1) l'avere iniziato  le  operazioni  di  prospezione  e  di
          perforazione    prima    di    averne   ottenuto   regolare
          autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19;
          2) la mancata  osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  ai
          precedenti articoli 17, 21, 24, 25, 26 e 27;
          3)  la  mancata  osservanza  delle  prescrizioni  impartite
          dall'U.N.M.I. e dalla sezione idrocarburi per  la  regolare
          esecuzione delle operazioni di ricerca".
          - Art. 77 del citato D.M. 2 maggio 1968:
          "Art. 77. - La mancata osservanza delle prescrizioni di cui
          agli artt. 46, 48, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70 e
          74 costituisce motivo di decadenza dalla concessione, oltre
          quelli previsti all'art.  39 della legge n. 6".
          - Art. 3, comma 1, della legge 896/1986: "1. Il permesso di
          ricerca,  che  ha  carattere  esclusivo,  e' rilasciato dal
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dall'artigianato
          ad  operatori  pubblici  e  privati in possesso di adeguata
          capacita' tecnica ed economica, sentito il Comitato Tecnico
          degli Idrocarburi di cui all'articolo  41  della  legge  11
          gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le
          parole  "e  per  la  geotermia"  e  previa approvazione del
          programma dei lavori allegato all'istanza".
          -  Art.  41 della legge n. 613/1967 concernente: "Ricerca e
          coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi  nel  mare
          territoriale    e    nella   piattaforma   continentale   e
          modificazioni alla legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  sulla
          ricerca   e   coltivazione   degli  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi":
          "Art. 41. - Il Ministro per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato,   di  concerto  con  quello  per  la  marina
          mercantile,   sentito   il   Comitato   tecnico   per   gli
          idrocarburi,  dichiara  decaduto  il titolare del permesso,
          previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo
          termine  per  le  deduzioni  dell'interessato   quando   il
          titolare stesso:
          1)  perde  i requisiti soggettivi di cui al precedente art.
          16, salvo il caso previsto al comma 3 dell'art. 18;
          2) non inizia i lavori nei termini prescritti;
          3) non svolge i programmi  alla  esecuzione  dei  quali  il
          permesso  e'  stato  subordinato  e  non  si  attiene  alle
          disposizioni delle autorita' minerarie e marittime;
          4) non chiede la concessione di  coltivazione  nel  termine
          previsto dal precedente art. 27;
          5)  sospende  i  lavori senza averne avuto autorizzazione e
          persiste nella sospensione nonostante diffida;
          6) non corrisponde nei termini il canone;
          7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
          8) procede alla  estrazione  ed  alla  utilizzazione  delle
          sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;
          9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente
          legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza".
          - Art. 42 della citata legge n. 613/1967:
          "Art.  42.  -  Il  Ministro per l'industria, il commercio e
          l'artigianato,  di  concerto  con  quello  per  la   marina
          mercantile,   sentito   il   Comitato   Tecnico   per   gli
          idrocarburi,   dichiara   decaduto   il   titolare    della
          concessione,  previa contestazione dei motivi e prefissione
          di un congruo termine per  le  deduzioni  dell'interessato,
          quando il titolare stesso:
          1)  perde  i requisiti soggettivi di cui al precedente art.
          16, salvo il caso previsto al comma 3 dell'art. 18;
          2) non svolge il programma di sviluppo del campo  entro  il
          termine prescritto dal decreto di concessione;
          3)    non    si   attiene   alle   disposizioni   impartite
          dall'autorita' mineraria e marittima;
          4) riduce, senza apposita autorizzazione  e  senza  provata
          giustificazione   tecnica,   la   produzione   media  della
          concessione;
          5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste
          nella sospensione nonostante diffida;
          6) non  corrisponde  nei  termini  il  canone,  i  tributi,
          l'aliquota  di  prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del
          decreto di concessione;
          7)  trasferisce   la   concessione   senza   averne   avuta
          l'autorizzazione;
          8)  non  adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2),
          3) e 6) dell'art. 20 della presente legge;
          9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza  dei
          quali  la  concessione  prevede  espressamente  la sanzione
          della decadenza".
          - Art. 31 del D.M.  29  settembre  1967,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  25  marzo  1968,  recante
          approvazione  del  disciplinare  tipo  per  i  permessi  di
          prospezione   e   di   ricerca  e  per  le  concessioni  di
          coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi  nel  mare
          territoriale e nella piattaforma continentale:
          "Art. 31. - Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalle
          norme   relative   alla   sicurezza   di  cui  all'articolo
          precedente, costituiscono motivo di decadenza dal permesso,
          oltre quelli previsti dall'art. 41 della legge n. 613;
          1) l'avere iniziato le operazioni di prospezione  prima  di
          averne   ottenuto  regolare  autorizzazione  ai  sensi  del
          precedente art. 20;
          2) la mancata  osservanza  delle  prescrizioni  imposte  al
          riguardo  da  tutti gli organi dello Stato interessati alla
          regolare esecuzione di dette operazioni;
          3) la mancata  osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  ai
          precedenti articoli 21 e 22".
          - Art. 80 del citato D.M. 29 settembre 1967:
          "Art. 80. - La mancata osservanza delle prescrizioni di cui
          agli  articoli  47, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66,
          69, 73 costituisce causa di decadenza, a termini  dell'art.
          42 della legge n.  613".
          -  Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge n.
          896/1986 vedi in nota all'art. 6.