(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 66)
                               Art. 66 
                    (Norme sulla contitolarita') 
1. Il permesso di ricerca e la concessione  di  coltivazione  possono
essere accordati a persone fisiche  o  giuridiche  italiane  o  degli
Stati membri della Comunita' economica europea, o a  societa'  aventi
sede sociale in Italia o nei predetti Stati, o alle persone fisiche o
giuridiche  aventi  nazionalita'  di  altri  Stati  che  ammettano  i
cittadini,  gli  enti  e  le  societa'  italiani   alla   ricerca   e
coltivazione delle  risorse  geotermiche  nei  rispettivi  territori,
acque  territoriali  e  piattaforme  continentali,  purche'   abbiano
capacita' tecnica ed economica adeguata. 
2. Il rappresentante unico di cui all'art. 3, comma 5,  della  legge,
oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve possedere particolare
qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore. 
3. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei  casi  di
rinuncia di un contitolare alla propria  quota,  questa  deve  essere
rilevata dagli altri contitolari o, in mancanza, da uno o piu'  terzi
preventivamente  autorizzati   dal   Ministro   dell'Industria,   del
Commercio e dell'Artigianato. 
4. Ove  non  si  pervenga,  comunque,  all'attribuzione  della  quota
rinunciata,   il   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato precedera' alla revoca del titolo minerario. 
 
    

          Nota all'art. 66:
          - Per il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  della  legge  n.
          896/1986 vedi nelle all'art. 7.