Art. 66 (Norme sulla contitolarita') 1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati a persone fisiche o giuridiche italiane o degli Stati membri della Comunita' economica europea, o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, o alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di altri Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche nei rispettivi territori, acque territoriali e piattaforme continentali, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata. 2. Il rappresentante unico di cui all'art. 3, comma 5, della legge, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve possedere particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore. 3. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di rinuncia di un contitolare alla propria quota, questa deve essere rilevata dagli altri contitolari o, in mancanza, da uno o piu' terzi preventivamente autorizzati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. 4. Ove non si pervenga, comunque, all'attribuzione della quota rinunciata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato precedera' alla revoca del titolo minerario.
Nota all'art. 66: - Per il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 896/1986 vedi nelle all'art. 7.