(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 69)
                               Art. 69 
               (Revisione delle concessioni in corso) 
1. Le concessioni in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sono  confermate,  se  il  concessionario   ha
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, fino alla
loro originaria scadenza. Il concessionario deve chiedere,  entro  il
termine di un anno dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
la  conferma  del  titolo   nonche'   l'adeguamento   dell'area   per
uniformarla, ove possibile, alle caratteristiche previste dalla legge
e dal presente regolamento. 
2. Unitamente alla predetta istanza il  concessionario  e'  tenuto  a
presentare la documentazione tecnica necessaria alla  classificazione
della risorsa geotermica, nonche' il programma di coltivazione  e  di
eventuale sviluppo del campo geotermico. 
3. La conferma e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e
per  la  geotermia,  che  riconosce,  contestualmente,  il  carattere
nazionale o locale  della  risorsa  geotermica.  Ove  la  stessa  sia
classificata di carattere locale, l'Amministrazione provvedera'  alla
trasmissione degli atti alla Regione competente. 
4. Il decreto approva altresi' il  programma  che  il  titolare  deve
svolgere e stabilisce eventuali prescrizioni. 
5. In caso di rinuncia parziale,  l'area  residua  della  concessione
deve avere le caratteristiche previste dalla  legge  e  dal  presente
regolamento.