Art. 69 (Revisione delle concessioni in corso) 1. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate, se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, fino alla loro originaria scadenza. Il concessionario deve chiedere, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la conferma del titolo nonche' l'adeguamento dell'area per uniformarla, ove possibile, alle caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento. 2. Unitamente alla predetta istanza il concessionario e' tenuto a presentare la documentazione tecnica necessaria alla classificazione della risorsa geotermica, nonche' il programma di coltivazione e di eventuale sviluppo del campo geotermico. 3. La conferma e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, che riconosce, contestualmente, il carattere nazionale o locale della risorsa geotermica. Ove la stessa sia classificata di carattere locale, l'Amministrazione provvedera' alla trasmissione degli atti alla Regione competente. 4. Il decreto approva altresi' il programma che il titolare deve svolgere e stabilisce eventuali prescrizioni. 5. In caso di rinuncia parziale, l'area residua della concessione deve avere le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.