Art. 70 (Custodia) 1. Il titolare della concessione, in seguito a cessazione della stessa per scadenza del termine, per rinuncia o per pronuncia di decadenza, e' costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della mini- era stessa e delle sue pertinenze alla Pubblica Amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sara' sottoscritto dai funzionari della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e della Intendenza di Finanza rispettivamente competenti. 2. L'Ingegnere capo della Sezione competente verifica lo stato della miniera, compresi gli aspetti ambientali, e prescrive i provvedimenti di sicurezza e conservazione che reputa necessari. 3. In tutti i casi di cessazione della concessione il titolare e' tenuto ad eseguire i lavori necessari per la sicurezza e la conservazione della miniera, nonche' il programma di ripristino ambientale da lui stesso proposto o elaborato dall'Ingegnere capo, il quale deve tener conto delle osservazioni delle amministrazioni dello Stato interessate. 4. In caso di inosservanza, l'Ingegnere capo ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, rimettendo gli atti, ove occorra, alle amministrazioni interessate per la parte di loro spettanza.