(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 70)
                               Art. 70 
                             (Custodia) 
1. Il titolare della  concessione,  in  seguito  a  cessazione  della
stessa per scadenza del termine, per  rinuncia  o  per  pronuncia  di
decadenza, e' costituito custode, a titolo  gratuito,  della  miniera
sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della  mini-
era stessa e delle  sue  pertinenze  alla  Pubblica  Amministrazione.
Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato,
sara'  sottoscritto  dai  funzionari   della   Sezione   dell'Ufficio
nazionale minerario per  gli  idrocarburi  e  la  geotermia  e  della
Intendenza di Finanza rispettivamente competenti. 
2. L'Ingegnere capo della Sezione competente verifica lo stato  della
miniera, compresi gli aspetti ambientali, e prescrive i provvedimenti
di sicurezza e conservazione che reputa necessari. 
3. In tutti i casi di cessazione della  concessione  il  titolare  e'
tenuto  ad  eseguire  i  lavori  necessari  per  la  sicurezza  e  la
conservazione della  miniera,  nonche'  il  programma  di  ripristino
ambientale da lui stesso proposto o elaborato dall'Ingegnere capo, il
quale deve tener conto delle osservazioni delle amministrazioni dello
Stato interessate. 
4. In caso di inosservanza, l'Ingegnere capo ne  ordina  l'esecuzione
d'ufficio, a spese  del  concessionario,  rimettendo  gli  atti,  ove
occorra, alle  amministrazioni  interessate  per  la  parte  di  loro
spettanza.