(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 71)
                               Art. 71 
                       (Riservatezza dei dati) 
1. Per tutti i dati e le notizie di carattere  tecnico  ed  economico
comunicati all'Amministrazione ai sensi della legge  e  del  presente
regolamento, dai permissionari e dai concessionari, si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1967, n. 613. 
 
    

          Nota all'art. 71:
          - Art. 39 della gia' citata legge n. 613/1/967:
          "Art.  39.  -  I  dati e le notizie di carattere tecnico ed
          economico relativi alla prospezione, alla ricerca  ed  alla
          coltivazione,  forniti all'amministrazione dai titolari dei
          permessi  e  concessioni  e  che  rivestono  carattere   di
          riservatezza,    quali   i   rilievi   geofisici   con   le
          interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con
          le diagrafie, le  correlazioni  relative,  l'entita'  delle
          riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso
          scritto degli interessati.
          I  dati  e  le  notizie di cui sopra, relativi a permessi o
          concessioni revocati, scaduti o rinunciati,  o  concernenti
          aree  restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono
          essere resi pubblici dall'amministrazione soltanto dopo due
          anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.
          L'amministrazione ha peraltro facolta', in  ogni  caso,  di
          utilizzare  tutti gli elementi comunque in suo possesso per
          la pubblicazione dei  risultati  di  carattere  generale  o
          regionale   derivanti  dall'elaborazione  collettivo  degli
          elelementi medesimi.
          Nulla e' innovato  alle  disposizioni  vigenti  per  quanto
          riguarda la divulgazione dei dati statistici.
          Nel  Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati
          anche gli atti indicati  nel  secondo  comma  dell'art.  43
          della  legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia
          regolata dalla presente legge".