(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 72)
                               Art. 72 
                               (Bando) 
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 20 della
legge il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  dell'artigianato
emanera' ogni anno un bando determinando criteri per la presentazione
delle domande. Qualora la somma stanziata per  l'esercizio  in  corso
sia inferiore alle richieste, l'Amministrazione dara' precedenza alle
domande i cui  programmi  siano  meglio  rispondenti  agli  obiettivi
previsti dalla legge. 

 
 

 
               Visto, Il Ministro dell'industria, 
                del commercio e dell'artigianato 
                           BODRATO 
 
    

          Nota all'art. 72:
          - Art. 20 della legge n. 896/1986:
          "Art.  20  (Incentivi).  -  1.  Al   fine   di   promuovere
          l'utilizzazione   di   risorse   geotermiche  per  usi  non
          elettrici e' concesso, ai titolari dei permessi di ricerca,
          un  contributo  a  fondo  perduto  commisurato   ai   costi
          sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi
          eseguiti  nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito
          di attivita' di esplorazione, e indicati nel programma  dei
          lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.
          2.  Il  contributo e' erogato dal Ministero dell'industria,
          del  commercio,  e  dell'artigianato  previa  verifica   di
          conformita'  delle  opere  svolte  all'obiettivo  minerario
          indicato nel programma dei lavori, per un importo  pari  al
          75%  del  costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo,
          ed al 25% del costo  per  pozzi  che  abbiano  avuto  esito
          positivo.  Tali  percentuali  sono  elevate rispettivamente
          all'80% ed al  30%  del  costo  complessivo  ove  risultino
          documentate  e  sostenute  spese  particolarmente gravose e
          salvaguardia della  integrita'  ambientale,  in  base  agli
          impegni  assunti  in accettazione delle misure stabilite ai
          sensi  degli  art.  4  e  11  della  presente  legge per la
          conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e  per
          le  spese  documentate concernenti lo studio di valutazione
          preventiva".