Art. 72 (Bando) 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato emanera' ogni anno un bando determinando criteri per la presentazione delle domande. Qualora la somma stanziata per l'esercizio in corso sia inferiore alle richieste, l'Amministrazione dara' precedenza alle domande i cui programmi siano meglio rispondenti agli obiettivi previsti dalla legge. Visto, Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BODRATO
Nota all'art. 72: - Art. 20 della legge n. 896/1986: "Art. 20 (Incentivi). - 1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici e' concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attivita' di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca. 2. Il contributo e' erogato dal Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato previa verifica di conformita' delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75% del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25% del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80% ed al 30% del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose e salvaguardia della integrita' ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli art. 4 e 11 della presente legge per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva".