(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 8)
                               Art. 8 
                        (Programma di lavoro) 
1. La domanda di permesso di ricerca e' corredata  da  una  relazione
tecnica, con eventuale  documentazione  illustrativa,  sugli  aspetti
geografici  e  geologico-strutturali  specifici  dell'area  richiesta
evidenziando  eventualmente  l'esistenza  delle  condizioni  previste
dall'art. 4, comma 3, della legge, e  sui  temi  di  ricerca  che  si
intendono  sviluppare,  con  eventuale  riferimento  ai  lavori  gia'
eseguiti ed alle esperienze gia' acquisite. 
2. Il programma di lavoro deve contenere la descrizione  dell'insieme
degli studi e delle operazioni che il  richiedente  intende  svolgere
per l'accertamento dell'esistenza, la delimitazione e la  valutazione
delle unita' geostrutturali  capaci  di  fornire  fluidi  geotermici,
nonche' delle possibilita' tecnico-economiche  di  utilizzazione  dei
relativi   fluidi.    Tali    operazioni    consistono    normalmente
nell'esecuzione di rilievi  geologici,  geofisici  e  geochimici,  di
pozzi di gradiente, di pozzi esplorativi e di verifica, di  prove  di
produzione anche prolungate e di  utilizzazione  pratica  dei  fluidi
geotermici, da eseguire anche mediante impianti pilota. Le operazioni
in programma devono essere descritte nella maniera  piu'  dettagliata
possibile in relazione alle conoscenze gia'  disponibili  per  l'area
oggetto  dell'istanza  e  per  le  zone  adiacenti,  agli  obbiettivi
minerari  perseguiti,  all'estensione  dell'area  richiesta  ed  alla
conformazione dei territori o dei fondi marini interessati. 
3. Il programma di lavoro deve comprendere,  per  ciascuna  attivita'
operativa proposta, l'indicazione  dei  mezzi  e  delle  tecniche  da
utilizzare, nonche' la  previsione  degli  impegni  di  spesa  e  dei
relativi tempi di esecuzione anche in relazione alla durata richiesta
per il permesso. 
 
    

          Nota all'art. 8:
          -  Art.  4,  comma  3,  della  legge n. 896/1986: "3. Se il
          permesso di  ricerca  riguarda  un'area  caratterizzata  da
          particolari  condizioni  di  instabilita' geostrutturali, e
          come tale classificata con  decreto  del  presidente  della
          Regione interessata, si applicano le procedure previste dal
          successivo art. 11".