(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 9)
                               Art. 9 
                   (Area del permesso di ricerca) 
1. L'area del permesso di ricerca deve essere continua e  compatta  e
deve essere delimitata da  archi  di  meridiano  e  di  parallelo  di
lunghezza pari ad un minuto primo o ad multiplo di esso, salvo per il
lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato,  o  con
la linea esterna della piattaforma continentale, o con  il  perimetro
del territorio  di  esclusiva  dell'ENEL,  o  con  il  perimetro  dei
permessi  di  ricerca  e  delle  concessioni  di  coltivazione   gia'
accordati. 
2. La distanza tra i vertici estremi del  permesso  non  deve  essere
superiore a quattro volte la lunghezza media dell'area,  intesa  come
altezza del rettangolo equivalente avente per base tale distanza.