ART. 35. 
                          Norme transitorie 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento  ai  principi
della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge  di  dipendenti  in
ruolo, della disciplina del  Parco  nazionale  d'Abruzzo,  del  Parco
nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione  a  statuto
speciale Val d'Aosta  e  la  regione  Piemonte,  tenuto  conto  delle
attuali esigenze con particolare riguardo  alla  funzionalita'  delle
sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale  dello  Stelvio  si
provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.  279.  Le  intese  ivi
previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere
informate ai principi generali della presente legge. 
2. In considerazione  dei  particolari  valori  storico-culturali  ed
ambientali, nonche' della specialita' degli interventi necessari  per
il  ripristino  e  la  conservazione  degli  importanti  e   delicati
ecosistemi, la gestione delle proprieta' demaniali statali  ricadenti
nei Parchi nazionali del  Circeo  e  della  Calabria  sara'  condotta
secondo forme, contenuti e finalita', anche ai fini della  ricerca  e
sperimentazione scientifica nonche' di carattere didattico  formativo
e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di
concerto con il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
3. Ai  parchi  nazionali  previsti  dalla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10
della legge 28 agosto 1989, n.  305,  si  applicano  le  disposizioni
della presente legge, utilizzando gli  atti  posti  in  essere  prima
dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili. 
4. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni interessate provvedono, d'intesa  con  il  Ministro
dell'ambiente alla istituzione del parco naturale interregionale  del
Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto  1989,
n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della  Commissione
paritetica istituita in  applicazione  della  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto
1988, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  87  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215  del  13  settembre  1988.
Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si  provvede
alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma
3. 
5. Nell'ipotesi in cui si  istituisca  il  parco  interregionale  del
Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede  alla
istituzione del parco nazionale della Val d'Agri  e  del  Lagonegrese
(Monti Arioso, Volturino,  Viggiano,  Sirino,  Raparo),  o,  se  gia'
costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica  la
previsione di cui all'articolo 8, comma 6. 
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi
alla data di entrata in vigore della presente legge e le  conseguenti
misure di salvaguardia gia' adottate. Dette riserve  sono  istituite,
secondo le modalita' previste dalla presente legge,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 
7. Ove non diversamente previsto, il  termine  per  l'espressione  di
pareri da parte  delle  regioni  ai  fini  della  presente  legge  e'
stabilito in giorni quarantacinque. 
8. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di  lire  2
miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a
decorrere dal 1993. 
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e'  autorizzata  la  spesa  di
lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992  e  lire
21 miliardi a decorrere dal 1993. 
 
          Note all'art. 35:
          -  Il  testo  dell'art.  3 del D.P.R. n. 279/1974 (Norme di
          attuazione dello statuto speciale per la regione  Trentino-
          Alto  Adige  in  materia  di  minime  proprieta' colturali,
          caccia e pesca, agricoltura e foreste) e' il seguente:
          "Art. 3. - Tra le funzioni  esercitate  dalle  province  di
          Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai
          sensi  dell'art.  1  del  presente  decreto,  sono comprese
          quelle concernenti il parco  nazionale  dello  Stelvio,  al
          quale sara' conservata una configurazione unitaria.
          Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le province,
          in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel
          rispettivo   territorio,   provvedono   con  legge,  previa
          consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle  condizioni
          urbanistiche,  sociali  ed economiche locali ed assicurando
          comunque le effettive esigenze di tutela.
          Le  province  per  la  parte   di   rispettiva   competenza
          territoriale,  disciplinano  con  legge  le  forme e i modi
          della   specifica   tutela;   allo   scopo   di    favorire
          l'omogeneita'  delle  discipline  relative,  lo  Stato e le
          province adottano previamente le  intese  necessarie  sulla
          base  dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali
          stabiliti da accordi internazionali.
          La gestione unitaria  del  parco  e'  attuata  mediante  la
          costituzione  di  apposito  consorzio fra lo Stato e le due
          province, le quali, per la  parte  di  propria  competenza,
          provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.
          Fino  alla  costituzione  del  consorzio  di  cui  al comma
          precedente,   le   province    esercitano    le    funzioni
          amministrative   di   cui   al   primo   comma  avvalendosi
          dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco
          dello Stelvio di Bormio. Le spese per  il  pagamento  delle
          competenze  al  personale  statale  addetto al servizio del
          parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa
          nei confronti delle province in relazione  alle  unita'  di
          personale  messe  a loro disposizione   d'intesa   con   le
          province  stesse.
          Il personale di cui  al  comma  precedente  ha  diritto  di
          chiedere  il  trasferimento  alla  provincia  cui sia stato
          messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata  in
          vigore  della  legge  della  provincia  stessa  prevista al
          quarto  comma  e  potra' essere destinato ai servizi svolti
          dal consorzio. Al  personale  trasferito  e'  garantito  il
          rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
          Le  norme  contenute  nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e
          nel regolamento approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili,
          restano   operanti   fino   all'entrata   in  vigore  della
          disciplina di cui al terzo comma, salva la  facolta'  delle
          province di provvedere anche prima in ordine all'estensione
          del   parco   ai  sensi  del  secondo  comma  del  presente
          articolo".
          - Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera c),  della  legge
          n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
          "1.  In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in
          attesa  della  nuova  disciplina  relativa   al   programma
          triennale  di  salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per
          l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma
          annuale, concernente l'esercizio in  corso,  di  interventi
          urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
          a)-b) (omissis);
          c)  in  attesa  dell'approvazione  della  legge-quadro  sui
          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
          procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio  1986,  n.
          349,  dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle Dolomiti
          Bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con  la  regione
          Sardegna,  del  parco  marino  del Golfo di Orosei, nonche'
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi
          nazionali  o  interregionali,  si  applicano,  per i parchi
          nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le  nuove
          norme   vigenti   per  il  Parco  nazionale  d'Abruzzo,  in
          particolare per la  redazione  ed  approvazione  dei  piani
          regolatori,  per la redazione ed approvazione dello statuto
          e per l'amministrazione e gestione del parco;  la  relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi".
          -  Il testo dell'art. 10 della legge n. 305/1989 (Programma
          triennale per la tutela dell'ambiente) e' il seguente:
          "Art.  10  (Parchi  nazionali).  -   1.   In   attesa   del
          finanziamento   ordinario,   da   disporre   con   apposito
          provvedimento legislativo, e' autorizzata la spesa di  lire
          500  milioni  per  il  solo anno 1989 per le spese di primo
          funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po,
          Falterona,  Campigna  e  Foreste  Casentinesi,   Arcipelago
          Toscano,  Monti  Sibillini,  Pollino, Aspromonte e Golfo di
          Orosei) per i quali si attuino le procedure di  istituzione
          ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
          La  disciplina  della gestione provvisoria dei parchi sopra
          indicati e' regolata, in attesa  della  legge-quadro  sulla
          tutela  delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo
          adottato in intesa con le regioni interessate ed  approvato
          con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro del tesoro.
          2.  Per  il finanziamento dei programmi di investimento dei
          predetti parchi nazionali e' autorizzata la spesa  di  lire
          10  miliardi  per  il  1989,  da  ripartire con decreto del
          Ministro dell'ambiente.
          3. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese  zone
          di  mare,  la  proposta  di  istituzione  sara'  effettuata
          d'intesa con il  Ministro  della  marina  mercantile  e  si
          applicheranno,  per le zone suddette, le disposizioni della
          legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' come modificata dalla
          legge 8 luglio 1986, n. 349".