Art. 2. 1. Le modalita' di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.