Art. 2.
  1.  Le  modalita'  di  tenuta dei registri previsti dai codici o da
leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni
e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari,  sono  determinate  con
decreto  del  Ministro  di grazia e giustizia, ovvero con decreto del
Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di  concerto  con
il Ministro di grazia e giustizia.