Art. 3.
  1.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia, ovvero con
decreto del Ministro del tesoro,  nei  casi  di  sua  competenza,  di
concerto  con  il  Ministro  di  grazia e giustizia, sono stabiliti i
registri relativi ai detenuti  e  agli  internati  e  i  registri  di
contabilita'  carceraria  che  devono essere tenuti negli istituti di
prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione  penitenziaria,
nonche' le modalita' di tenuta dei registri stessi.