Art. 4.
  1.  I  decreti  di  cui  agli  articoli  1,  2 e 3 devono contenere
disposizioni idonee a garantire l'autenticita' del registro, anche se
tenuto in forma automatizzata. Si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e  per  la  contabilita'  generale  dello  Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
 
          Nota all'art. 4:
             - Si trascrive il testo dell'art.  646  del  regolamento
          per  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924:
             "Art. 646. -  I  progetti  di  regolamento  di  pubblica
          amministrazione,  d'istruzioni  o  di altre disposizioni di
          carattere continuativo, concernenti  la  contabilita'  e  i
          servizi  amministrativi  che  abbiano  con  essa attinenza,
          debbono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero
          delle finanze (ragioneria generale).
             Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di
          Stato, viene a questo comunicato lo schema  concordato  col
          Ministero suddetto.
             I   decreti   reali   e  ministeriali  che  approvano  i
          regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui  sopra,
          vengono emanati di concerto col Ministro delle finanze.
             Negli  altri  provvedimenti,  che  non  abbiano forma di
          decreto,  deve  farsi  menzione  dell'accordo   preso   col
          Ministro medesimo.
             Deve  inoltre  farsi  sempre  menzione  del  parere  del
          Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".