Art. 5.
  1.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  aggiunto
il seguente:
  "  4-bis.  Ai  fini  dell'annotazione  di  cui  ai  commi  1 e 2, i
cancellieri desumono gli  elementi  riguardanti  il  domicilio  o  la
residenza  anagrafica  delle  parti  dagli atti del procedimento. Nel
caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti
e' effettuata tramite il  domiciliatario  o  gli  organi  di  polizia
tributaria".
 
          Nota all'art. 5:
              -   L'art.   67  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R.  n.
          131/1986,  come  modificato dal presente articolo, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 67 (Repertorio  degli  atti  formati  da  pubblici
          ufficiali).  - 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere
          b) e c), i capi delle  amministrazioni  pubbliche  ed  ogni
          altro   funzionario   autorizzato   alla  stipulazione  dei
          contratti devono iscrivere in un apposito repertorio  tutti
          gli  atti  del  loro  ufficio  soggetti  a registrazione in
          termine fisso.
             2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno
          per giorno, senza spazi in  bianco  ne'  interlinee  e  per
          ordine  di  numero con l'indicazione della data e del luogo
          dell'atto o dell'autenticazione, delle  generalita'  e  del
          domicilio  o  residenza  delle  parti,  della  natura e del
          contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine
          dell'annotazione devono essere indicati gli  estremi  della
          registrazione.
             3.   Negli   uffici   amministrativi,   nei  quali  piu'
          funzionari sono incaricati della stipulazione  degli  atti,
          non  si  puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa
          autorizzazione della competente intendenza di finanza.
             4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono
          essere numerati  e  vidimati  dal  pretore  competente  per
          territorio,  salvo  per i notai quanto disposto dalle leggi
          ad essi relative.
             4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i
          cancellieri desumono gli elementi riguardanti il  domicilio
          o  la  residenza  anagrafica  delle  parti  dagli  atti del
          procedimento.   Nel   caso   di   elezione   di   domicilio
          l'acquisizione   degli  elementi  anzidetti  e'  effettuata
          tramite  il  domiciliatario  o  gli   organi   di   polizia
          tributaria".