Art. 4. 
  1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive  degli  atleti
effettuate dalle associazioni sportive di  cui  alla  presente  legge
sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con  l'aliquota  del  9
per cento. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 16 dicembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI