IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale". Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991.