Art. 2 
 
  1. Nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1992  il
dichiarante puo' computare in diminuzione  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della
medesima   dichiarazione,   l'ammontare   dell'eccedenza   risultante
relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare puo' essere
computato  in  diminuzione  degli  acconti  dovuti  per  il   periodo
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.  Nel  caso  di
dichiarazioni presentate congiuntamente  dai  coniugi,  le  eccedenze
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate
in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi  dovuta
da ciascun coniuge.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita'  per
l'applicazione delle disposizioni del presente comma. 
  2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita"; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. Gli enti e le societa' di  cui  alla  legge  30  luglio
1990, n. 218, che  eseguono  la  rivalutazione  nel  bilancio  o  nel
rendiconto dell'esercizio successivo  a  quello  indicato  nel  primo
periodo  del  comma  1  dell'articolo  2,  possono   procedere   alla
determinazione  dell'imposta  sostitutiva   sul   saldo   attivo   di
rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa  all'esercizio
stesso."; 
    c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: "di cui  al  comma  6"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6 e 6-bis". 
  3. I soggetti  che  alla  data  del  1°  gennaio  1991  hanno  gia'
approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a
tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui  agli  articoli
1, 2, 3, 4, 5 e 8  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  408,  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  primo   esercizio   chiuso
successivamente al 1° gennaio 1991. 
  4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini  del
computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto  del  Ministro
delle finanze saranno  stabilite  modalita'  per  l'applicazione  del
presente comma. 
  5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  dopo  le  parole:  "il  contribuente  non  e'
coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato," sono  inserite
le seguenti: "ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2,". 
  6. La disposizione prevista nel primo periodo  del  comma  13-  ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  giugno  1990,  n.  165,   deve
intendersi nel senso che la  esclusione  ivi  prevista  si  riferisce
anche ai diritti di garanzia. 
  7. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1991, n. 317,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole "ai fini del pagamento dell'imposta" sono sostituite
dalle altre: "ai fini  del  pagamento,  anche  in  sede  di  acconto,
dell'imposta"; 
    b) le parole "l'eventuale eccedenza e' computata" sono sostituite
dalle altre "l'eventuale eccedenza e' computata,  anche  in  sede  di
pagamento dell'acconto".