Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della  legge  1  dicembre
1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992. 
  2. Al fine di  contenere  gli  squilibri  gestionali  manifestatisi
nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione  introdotto  con
il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,
dovuti anche alla riduzione dell'area o all'inadeguatezza del  volume
della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio  e
di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione,
nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per  gli
esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso  il  regolare  svolgimento
del servizio stesso possono essere corrisposti  contributi  in  conto
esercizio   utilizzando   nell'anno   1992,    rispettivamente,    le
disponibilita' finanziarie in conto residui  esistenti  sul  capitolo
6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue
disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1991  sul  medesimo  capitolo
per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso. 
  3. A tal fine le disponibilita' di cui al  comma  2  vengono  cosi'
ripartite: 
    a) per un terzo del loro ammontare per il  ripiano  parziale  del
costo del personale rispettivamente riferito agli anni  1990  e  1991
con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo
globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  e  del  70%  di
detta  percentuale  da  applicare  al  costo  globale  del   restante
personale assunto a tempo indeterminato  ed  iscritto  allo  speciale
fondo di previdenza di cui alla  legge  2  aprile  1958,  n.  377,  o
assunto con contratto di formazione e lavoro, nonche' del  personale,
addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di  entrata
in vigore della legge 4  ottobre  1986,  n.  657,  era  applicata  la
disciplina contrattuale del settore del credito,  ovvero,  in  deroga
alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera  e),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988,  che  vietano
di adibire personale non esattoriale  alla  esazione  dei  tributi  e
delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici,  di  quello
distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione; 
    b) per un terzo del loro ammontare  tramite  l'erogazione  di  un
importo  in  cifra  fissa  per  ogni  abitante  servito  da  ciascuna
concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero
degli abitanti si fara' riferimento ai dati ISTAT  sulla  popolazione
residente al 31 dicembre 1988; 
    c) per un terzo del loro ammontare  tramite  l'erogazione  di  un
importo  in  cifra  fissa  per  ogni  articolo  di  ruolo  posto   in
riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di  eguale  misura
per le tutte le concessioni. 
  4. I contributi di cui ai  commi  2  e  3  in  favore  del  singolo
concessionario o commissario governativo non possono, in  ogni  caso,
essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti  di
gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e  all'esercizio
1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e  compensi
percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi  dell'articolo
61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' dell'importo dei  rimborsi
spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro  delle  finanze  19
dicembre 1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16
gennaio 1990, e degli  interessi  di  mora  percepiti  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989. 
  5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro  delle  finanze
12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18
giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 25 luglio 1991, con riferimento al  contributo  previsto  per
l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da
emanare entro il 1 marzo 1992 sono determinati le percentuali  e  gli
importi di cui alla lettere a), b) e c)  del  comma  3  relativamente
alla  corresponsione  del  contributo  per  l'esercizio  1991  e   la
documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso. 
  6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991  deve
essere presentata da parte dei concessionari  ovvero  dei  commissari
governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al  Servizio
centrale della riscossione.  A  corredo  della  domanda  deve  essere
presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda  provvede,  con
proprio  decreto,  entro   due   mesi   dalla   presentazione   della
documentazione prescritta, il Ministro delle finanze. 
  7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma  6  e  fino
alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero
delle  finanze  concede  al  concessionario  ovvero  al   commissario
governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo  72  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  pari
all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia  capienza
nei carichi in scadenza, il  Ministero  autorizza  il  concessionario
ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti  di  cui
all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1988. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le
concessioni operanti nella regione Sicilia. 
  9. Per l'anno 1991, in  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  5
dell'articolo 61 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche  i  compensi  di
cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo,  nei  casi  in
cui non e' previsto il pagamento spontaneo  prima  dell'iscrizione  a
ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai  consorzi  obbligatori
per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di
importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo  onere,  stimato  in
lire  120  miliardi  si  provvede  utilizzando  nell'anno   1992   le
disponibilita' esistenti sul capitolo 6910 dello stato di  previsione
del Ministero delle finanze per l'anno 1991. 
  10.  La  regolazione  contabile  concernente  i  provvedimenti   di
dilazione  emessi   dall'intendente   di   finanza   a   favore   dei
concessionari del servizio  e  dei  commissari  governativi  delegati
provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro  spettanti  per
le esazioni  delle  partite  incluse  nei  ruoli  con  rate  scadenti
nell'anno  1991  e  poste  a  carico  dello  Stato  per  effetto  del
precedente comma 9, verra' effettuata nell'anno  1992  a  carico  del
capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
utilizzando le somme appositamente impegnate  sul  predetto  capitolo
nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli  dello
stato di previsione delle entrate. 
  11.  All'articolo  67,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  dopo  la  parola
"coattiva" e' aggiunta la seguente locuzione: "ai sensi dell'articolo
11, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602". 
  12. Le somme per canoni demaniali marittimi  versate  in  eccedenza
rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160,
e  del  relativo  decreto  ministeriale  del  19  luglio  1989   sono
compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.  165,  e  del  relativo
decreto interministeriale del 18 ottobre 1990. 
  13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al  catasto  urbano
ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da  ultimo
prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio  1990,  n.  128,  e'
differito al 31 dicembre 1992; si applicano le  procedure  richiamate
nel predetto articolo 12.