Art. 4 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonche' ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.