Art. 4 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio  1986,  n.
191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse  fino  al
31  dicembre  1990,  nonche'  ai  giudizi,  relativi  alle   medesime
violazioni, in corso alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli  articoli  7,
primo e terzo comma, e 11, secondo comma,  della  legge  22  dicembre
1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi  delle  pene  pecuniarie
pagate anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.