Art. 6 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonche' i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1975, n. 724, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. 2. Qualora siano sequestrati, anche in piu' volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dall'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione e' raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' europea. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 e 14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.