Art. 6 
 
  1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati  nel
territorio nazionale e le collegate  organizzazioni  criminali  anche
internazionali, l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
nonche' i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  l'importazione,
la produzione, la distribuzione o la vendita dei  loro  prodotti  nel
territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai  depositi  di  cui
all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1975, n. 724, devono  vigilare
sulla  effettiva  immissione  al  consumo  della  merce   nel   Paese
dichiarato come destinatario finale. 
  2. Qualora  siano  sequestrati,  anche  in  piu'  volte  nel  corso
dell'anno solare, quantitativi della stessa marca  di  sigarette,  di
produzione nazionale o estera,  superiori  a  cinquemila  chilogrammi
introdotti di contrabbando nel territorio dello  Stato,  il  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  dispone  la
sospensione per  trenta  giorni  dall'importazione,  distribuzione  e
vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la
sospensione e' raddoppiata. La disposizione di cui sopra  costituisce
divieto  o  restrizione  all'importazione,  all'esportazione   o   al
transito,  giustificata  da  motivi  di  ordine  pubblico  ai   sensi
dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' europea. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 e 14 dicembre
1991,  pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre  1991  e  n.  294  del  16
dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.