Art. 7 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili gia' disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.