Art. 7 
 
  1. In tutte le  fabbriche  che  impiegano  alcole  etilico  per  la
preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza  finanziaria
permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale
degli  uffici  tecnici  di  finanza  sono  sostituiti  con  controlli
contabili gia' disposti in forma facoltativa  con  l'articolo  5  del
decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.