Art. 13. Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati 1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, gia' prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 maggio 1992. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.