Art. 13. 
           Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati 
  1. Le agevolazioni  a  favore  dei  turisti  stranieri  motorizzati
previste dalla legge 15 maggio  1986,  n.  192,  gia'  prorogate  con
modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n.  556,  sono  ulteriormente
differite sino al 31 maggio 1992. 
  2. Al relativo onere si  provvede  mediante  utilizzo  dei  residui
dello stanziamento triennale di cui alla legge  18  luglio  1989,  n.
268,  esistenti  sulla  contabilita'  speciale  istituita  presso  la
tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione
generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo  e
dello spettacolo.