Art. 18. Limiti alla emissione di titoli pubblici 1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, cosi' come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, e' sostituito dal seguente: " 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 141.000 miliardi".