Art. 18. 
              Limiti alla emissione di titoli pubblici 
  1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406,
cosi' come modificato dal comma 1  dell'articolo  2  della  legge  18
novembre 1991, n. 366, e' sostituito dal seguente: 
  " 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e'  stabilito  in  lire
141.000 miliardi".