Art. 19. 
                  Norme finali ed entrata in vigore 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 14 hanno effetto
dal 31 dicembre 1991.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio,  anche  nel
conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  BONIVER, Ministro per gli italiani 
                                  all'estero e l'immigrazione 
                                  LATTANZIO, Ministro del commercio 
                                  con l'estero 
                                  MARINI, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno 
                                  RUBERTI, Ministro dell'Universita' 
                                  e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  CIRINO POMICINO, Ministro del 
                                  bilancio e della programmazione 
                                  economica 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI