Art. 19. Norme finali ed entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 14 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' BONIVER, Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione LATTANZIO, Ministro del commercio con l'estero MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale SCOTTI, Ministro dell'interno RUBERTI, Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI