Art. 3. 
                   Interventi per la Torre di Pisa 
  1. Per la prosecuzione degli  interventi  di  consolidamento  e  di
restauro della Torre di Pisa e'  autorizzata  un'ulteriore  spesa  di
lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
  2. Il comitato di cui all'articolo 1, del decreto-legge  5  ottobre
1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1990, n. 360, puo' chiedere  ai  Ministri  per  i  beni  culturali  e
ambientali e dei lavori pubblici, che provvedono entro  venti  giorni
dalla richiesta,  di  convocare  la  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 360, e' differito al 31 dicembre 1993. 
  4. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  degli  interventi  di
competenza dell'Opera  primaziale  di  Pisa  durante  il  periodo  di
chiusura al pubblico della torre, e' corrisposto all'ente stesso, per
l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 1.000 milioni per l'anno 1992  e  a  lire  4.000  milioni  per
l'anno 1993, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto
Ministero dei lavori pubblici  "Interventi  per  l'edilizia  storico-
artistico-monumentale".