Art. 3. Interventi per la Torre di Pisa 1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa e' autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 2. Il comitato di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, puo' chiedere ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, che provvedono entro venti giorni dalla richiesta, di convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, e' differito al 31 dicembre 1993. 4. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, e' corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici "Interventi per l'edilizia storico- artistico-monumentale".