Art. 4. 
          Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari 
  1. Per  l'anno  1992,  i  cittadini  extracomunitari,  regolarmente
residenti in Italia ed iscritti nelle  liste  di  collocamento,  sono
equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti  nelle  liste
di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria  erogata
in Italia dal Servizio sanitario nazionale  ed  al  relativo  obbligo
contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, e successive modificazioni ed integrazioni.