Art. 6. Progetti F.I.O. 1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili gia' valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse resesi disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalita' per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui e' disposta la revoca. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991. 4. Gli importi relativi al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.