Art. 6. 
                           Progetti F.I.O. 
  1. Su proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica, le risorse resesi disponibili a seguito  di  provvedimenti
di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo
investimenti ed occupazione fino al 1989 possono  essere  riassegnate
dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili gia' valutati ai
sensi  della  delibera  CIPE  12  maggio  1988,  ovvero   ammessi   a
finanziamento per lo stesso anno 1989 anche  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia, ferma restando la  destinazione  per
il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle
risorse  resesi  disponibili  a  seguito  di   revoca   di   progetti
concernenti  i  medesimi  settori.  Per  tali  progetti  il  Ministro
dell'ambiente formula la proposta al Ministro del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva
al CIPE. 
  2. Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
individua le risorse di cui  al  comma  1  e  determina  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  i  criteri  e  le
modalita' per la definizione  dei  rapporti  finanziari  inerenti  ai
progetti di cui e' disposta la revoca. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  ad  integrazione  delle
risorse ivi indicate, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire  100
miliardi, di cui almeno  un  terzo  per  progetti  di  risanamento  e
salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle
disponibilita' in conto residui del  capitolo  7511  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione
economica per il 1991. 
  4. Gli importi relativi al comma 3  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli  di
spesa, anche di nuova istituzione.