Art. 8. 
     Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana 
  1. Il  contributo  a  titolo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui
all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' fissato per
gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire  1400  miliardi  e  in
lire 210 miliardi. 
  2. La somma per  spese  sostenute  dallo  Stato,  per  conto  della
regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  12  aprile
1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,  dovuta  a
titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva,
per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990  e  a  lire  210  miliardi  per
l'anno 1991, si provvede: 
    a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a  carico  delle
disponibilita' in conto residui del  capitolo  7751  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
    b)  quanto  a  lire  210  miliardi,  per  l'anno  1991,  mediante
corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo
9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  "Fondo  di
solidarieta' nazionale per la Sicilia".