Art. 9. 
            Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo 
  1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa, rispettivamente di lire 120  miliardi  e  lire  90
miliardi per l'anno 1992. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge  12  novembre
1988, n. 492, che vengono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere  assegnate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno; quanto  a  lire  120  miliardi
mediante parziale utilizzo delle disponibilita' in conto residui  del
capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  per  l'anno  1991,  che  saranno  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno. 
  3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 1988, n. 160, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "  e
1991." sono sostituite dalle seguenti: ", 1991 e 1992.".