Art. 9. Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo 1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: " e 1991." sono sostituite dalle seguenti: ", 1991 e 1992.".