Art. 2.
  Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da  parte  del
Ministero  dell'ambiente,  per gli importi e con modalita' indicate a
fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2  e  3
che  fanno  parte  integrante  del  presente  decreto, per un importo
complessivo di lire 10.000 milioni ed e' autorizzato  di  conseguenza
il  trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle rela-
tive somme.