Art. 2. Gli interventi sono pertanto ammessi a finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per gli importi e con modalita' indicate a fianco di ciascun intervento, come specificato negli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di lire 10.000 milioni ed e' autorizzato di conseguenza il trasferimento, ai soggetti titolari degli interventi, delle rela- tive somme.