Art. 3. 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti ammessi a finanziamento devono avviare i relativi interventi, inviandone comunicazione al Ministero dell'ambiente - servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, nonche' alla regione interessata. 2. Negli eventuali atti convenzionali stipulati dai soggetti ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione degli interventi approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li subordina all'assenso del Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischio, al fine di verificarne la conformita' degli interventi cosi' come concordati nell'intesa di cui al precedente art. 1, nonche' alle eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.