Art. 3.
  1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti ammessi a finanziamento
devono avviare i relativi  interventi,  inviandone  comunicazione  al
Ministero dell'ambiente - servizio inquinamento acustico, atmosferico
e per le industrie a rischio, nonche' alla regione interessata.
  2.  Negli  eventuali  atti  convenzionali  stipulati  dai  soggetti
ammessi a finanziamento con terzi, relativi alla realizzazione  degli
interventi  approvati, deve essere inserita esplicita clausola che li
subordina  all'assenso  del  Ministero   dell'ambiente   -   Servizio
inquinamento  acustico,  atmosferico e per le industrie a rischio, al
fine di  verificarne  la  conformita'  degli  interventi  cosi'  come
concordati  nell'intesa  di  cui  al  precedente art. 1, nonche' alle
eventuali indicazioni tecniche di cui al successivo art. 5.