Art. 4. 1. In caso di mancato avvio degli interventi nel termine fissato, ovvero nel caso di gravi irregolarita' emerse in sede di verifica e controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adottera' le opportune iniziative, anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986. 2. Il titolare di ciascun intervento informa il Ministero dell'ambiente e la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal quale possa derivare ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento stesso.