Art. 4.
  1. In caso di mancato avvio degli interventi nel  termine  fissato,
ovvero  nel  caso di gravi irregolarita' emerse in sede di verifica e
controllo, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata,
previa diffida ad  adempiere  entro  congruo  termine,  adottera'  le
opportune  iniziative,  anche  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, della
legge n. 349/1986.
  2.  Il  titolare  di  ciascun  intervento  informa   il   Ministero
dell'ambiente  e  la regione, con cadenza trimestrale, sullo stato di
realizzazione dell'intervento ed in ogni altro caso dal  quale  possa
derivare  ritardo od inadempienza nella realizzazione dell'intervento
stesso.