Art. 5.
  Il Ministro per il coordinamento della protezione  civile  provvede
alla  nomina  dei  collaudatori  il  cui  onere e' a carico dell'ente
appaltante  nell'ambito  della  somma  posta   a   disposizione   per
l'intervento.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA