Art. 17.
                          (Norme in materia
                     di amministrazione postale)
  1.  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro
il 30 aprile 1992, un programma  pluriennale  di  riorganizzazione  e
razionalizzazione  dei  servizi  gestiti  dall'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio  del
bilancio  e  l'integrale  copertura  tariffaria  del costo di tutti i
servizi gestiti, con progressiva eliminazione  degli  oneri  impropri
previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al
Parlamento  in  allegato  al  Documento  di programmazione economico-
finanziaria.
  2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera'  a
riorganizzare  gli uffici postali eliminando quelli che presentano un
minore tasso di  utilizzazione;  la  soppressione  di  uffici  potra'
essere  disposta se, a distanza di non piu' di due chilometri, esiste
un altro ufficio  postale.  Nelle  localita'  che,  a  seguito  della
soppressione,  rimangano  prive  di  ufficio  postale,  devono essere
assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana  della  posta  e
gli  altri  servizi  postali  essenziali,  anche mediante l'appalto a
privati, ove sia  conveniente,  del  servizio  e,  se  del  caso,  un
servizio postale itinerante.
  3.  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e'
autorizzata ad estendere le attivita' dei propri uffici attraverso la
vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.
  4.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni   puo'
autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a
partecipare  in  posizione  maggioritaria a societa' di capitali o ad
enti economici esercenti attivita'  postale  o  di  telecomunicazioni
ovvero  attivita'  ad  esse  complementari  o accessorie. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto  con  il  Ministro
del   tesoro,   sentite   le   Commissioni  parlamentari  competenti,
stabilisce,  con  proprio  decreto,  modalita'  e  procedure  per  il
conferimento di beni di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e
delle   telecomunicazioni   e  le  rappresentanze  nel  consiglio  di
amministrazione e nel collegio sindacale.
  5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  di  concerto
con  il  Ministro  del tesoro, puo' stabilire, con decreto, tariffe e
condizioni particolari per  la  spedizione  di  grandi  quantita'  di
effetti  postali, purche' nell'interesse dell'Amministrazione e della
maggiore efficienza del servizio.