Art. 5.
                 (Assunzioni nel pubblico impiego).
  1.  Per  l'anno  1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale
nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni  di
cui  all'articolo  1,  commi  1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
407. Il limite  del  25  per  cento  dei  posti  resisi  vacanti  per
cessazioni  dal  servizio,  previsto  dall'articolo 1, comma 1, della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50  per  cento  previsto
dall'articolo   1,   comma  3,  della  stessa  legge,  sono  ridotti,
rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.
  2. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 1, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di
un  anno,  ad  eccezione  di  quelli  relativi   all'utilizzo   delle
graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.
  3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma  4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei
limiti del  50  per  cento  delle  vacanze  relative  alle  dotazioni
organiche dei singoli profili professionali.
  4.  Ove,  nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n.  554,  per
ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento
unita', il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri  verra'  emanato  sentito  il  Consiglio  dei  ministri. Per
ciascuna amministrazione od ente puo' essere emanato un solo  decreto
autorizzativo nel corso dell'anno 1992.
  5.  Per  il  complesso  delle  amministrazioni  statali soggette al
blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al  comma  1,  con
esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche
disposizioni  legislative  che prevedano deroghe, il numero dei nuovi
assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non puo'  in
ogni  caso superare il 30 per cento delle unita' cessate dal servizio
tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.
  6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale  impiego  del
personale  delle  amministrazioni statali, il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano  pluriennale,  da
allegare  al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  come  modificata
dalla  legge  23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e
per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a
stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini
di  scuola.  Obiettivo  prioritario  del  piano  e'  la   progressiva
riduzione  del  fenomeno  delle  supplenze  e  delle sostituzioni del
personale che cessa dal servizio.
  7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  si  applica,  per  tre  anni  dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento  dei  posti
per  i  lavoratori  delle  aziende  che  fruiscono a qualsiasi titolo
dell'intervento  di  integrazione salariale straordinaria per piu' di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi  al
trattamento di integrazione salariale, secondo le modalita' contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
  8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori
che  fruiscono  dell'indennita'  di  mobilita'  di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a  dodici
mesi,  con  chiamata  da  apposite  liste  di lavoratori collocati in
mobilita', secondo le modalita'  contenute  nel  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'intero art. 1 della legge 29 dicembre
          1990,  n.    407,  concernente  "Disposizioni  diverse  per
          l'attuazione  della manovra di finanza pubblica 1991-1993",
          e' il seguente:
             "Art.  1  (Pubblico  impiego).  -  1.  Per  il  1991,  i
          trasferimenti   e   le   assunzioni   di   personale  nelle
          amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  5
          agosto  1988,  n.  325,  e della legge 29 dicembre 1988, n.
          554, con le modificazioni ad esse apportate  dall'art.  10-
          bis  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
             2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi  1
          e  3,  dall'art.  2,  comma  1, e dall'art. 3, commi 1 e 2,
          della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di  un
          anno  dall'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 27 dicembre
          1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente  prorogati  di  un
          anno.  E'  altresi' prorogata di un anno la validita' delle
          graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.
             3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i  loro
          consorzi  possono  comunque procedere, entro i limiti delle
          attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per  i
          servizi   di  assistenza  all'infanzia,  agli  anziani,  ai
          cittadini portatori di handicap.
             4. Per l'anno 1991,  per  effettive,  indilazionabili  e
          documentate   esigenze   funzionali,   il   Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, con proprio  decreto,  di  concerto
          con  il Ministro del tesoro, puo' autorizzare, in deroga al
          comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n.  254,  le
          amministrazioni   statali   a   bandire   concorsi  per  le
          qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui  al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
          n. 1219, e successive integrazioni.
             5. Le disposizioni di cui all'art.  11  della  legge  29
          dicembre  1988,  n.  554,  conservano  efficacia sino al 31
          dicembre  1991,  ad  eccezione  di  quella  concernente  la
          determinazione   del   fabbisogno   di   personale  per  lo
          svolgimento   dei   servizi    di    distribuzione    della
          corrispondenza  e  dei  pacchi  e  della relativa dotazione
          organica.
             6.  Le  norme  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 1›
          febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  28  marzo  1988,  n.    99, sono valide anche per il
          triennio 1991-1993.
             7. Per tutte  le  assunzioni  da  effettuarsi  ai  sensi
          dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes-
          sive  modificazioni  ed  integrazioni, per la copertura dei
          posti disponibili presso gli uffici situati  nelle  regioni
          del  centro-nord,  si  applica,  per tre anni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, una riserva del  30
          per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti
          nelle  suddette  regioni  che  fruiscano a qualsiasi titolo
          dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per
          piu' di dodici mesi, con  chiamata  da  apposite  liste  di
          lavoratori  in cassa integrazione guadagni. Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e del
          tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, i criteri e le
          modalita'  per  l'iscrizione  nelle  predette   liste   dei
          lavoratori  beneficiari  del  trattamento  di  integrazione
          salariale  straordinaria   in   possesso   dei   prescritti
          requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi".
             Per  il  testo  delle  disposizioni soprarichiamate, non
          riportate qui appresso, consultare la  legge  n.  407/1990,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          303 del 31 dicembre 1990.
             - Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1  e  del  comma  1
          dell'art.   2   della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,
          concernente "Disposizioni in materia di pubblico  impiego",
          e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici  non
          economici, le unita'  sanitarie  locali,  limitatamente  al
          personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione
          commissariale  governativa  possono procedere ad assunzioni
          di personale, nei limiti del 25 per cento  (ridotto  al  10
          per cento dall'art. 5, comma 1, della legge qui pubblicata,
          n.d.r.)   dei  posti  resisi  vacanti  per  cessazioni  dal
          servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio  1988  e  non
          coperti,   in  ciascun  profilo  professionale  e,  per  le
          amministrazioni che non  hanno  effettuato  l'inquadramento
          definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.
             2. (Omissis).
             3.  Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
          consorzi possono procedere ad assunzioni  di  personale  in
          ciascun  profilo nei limiti del 50 per cento (ridotto al 25
          per cento dall'art. 5, comma 1, della legge qui pubblicata,
          n.d.r.)  dei  posti  resisi  vacanti  per  cessazioni   dal
          servizio  comunque  verificatesi  dal 1› gennaio 1988 e non
          coperti. Possono, inoltre, assumere  personale  per  posti,
          resisi vacanti dal 1› gennaio 1988 e non coperti, relativi:
               a) a profili professionali il cui organico complessivo
          non sia superiore a due unita';
               b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
          abitanti ed ai loro consorzi".
             "Art.  2.  -  1.  Per  effettive, motivate e documentate
          esigenze, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con
          proprio  decreto,  su proposta del Ministro per la funzione
          pubblica, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  puo'
          autorizzare  ulteriori  assunzioni  anche  ricorrendo  agli
          idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988".
             - Il testo dell'art. 3 della legge  5  agosto  1978,  n.
          468,  concernente  "Riforma di alcune norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di   bilancio",   come
          sostituito  dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
          e' il seguente:
             "Art.  3   (Documento   di   programmazione   economico-
          finanziaria).    -  1.  Entro il 15 maggio di ogni anno, il
          Governo presenta al Parlamento, ai fini  delle  conseguenti
          deliberazioni,  il  documento  di programmazione economico-
          finanziaria che definisce la manovra  di  finanza  pubblica
          per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
             2.    Nel   documento   di   programmazione   economico-
          finanziaria, premessa la valutazione  puntuale  e  motivata
          degli   andamenti   reali  e  degli  eventuali  scostamenti
          rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di
          programmazione  economico-finanziaria  e  della  evoluzione
          economico-finanziaria  internazionale  in particolare nella
          Comunita' europea, sono indicati:
               a) i parametri  economici  essenziali  utilizzati  per
          identificare  l'evoluzione  dei flussi del settore pubblico
          allargato a 'politiche invariate',  intendendosi  con  tale
          termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
          dei  beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi
          da  assicurare  alla  collettivita'   e,   per   la   parte
          discrezionale,  la  costanza  dei  comportamenti  tenuti in
          passato dalle amministrazioni;
               b) gli  obiettivi  macroeconomici  ed  in  particolare
          quelli    relativi    allo    sviluppo    del   reddito   e
          dell'occupazione;
               c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
          di rapporto al prodotto interno lordo, del  fabbisogno  del
          settore  statale  e  del  fabbisogno  del  settore pubblico
          allargato, al netto e  al  lordo  degli  interessi,  e  del
          debito del settore statale e del settore pubblico allargato
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
               d)  gli  obiettivi,  coerenti  con  quelli di cui alle
          precedenti lettere b) e c), di fabbisogno  complessivo,  di
          disavanzo  corrente  del  settore  statale  e  del  settore
          pubblico allargato, al lordo e al  netto  degli  interessi,
          per  ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
          e  gli  eventuali   scostamenti   rispetto   all'evoluzione
          tendenziale  dei  flussi della finanza pubblica di cui alla
          precedente lettera a), e le relative cause;
               e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
          delle spese del bilancio di competenza dello Stato e  delle
          aziende  autonome  e  degli  enti  pubblici  ricompresi nel
          settore pubblico allargato per il periodo cui si  riferisce
          il bilancioi pluriennale;
               f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
          collegati  alla  manovra di finanza pubblica per il periodo
          compreso  nel  bilancio  pluriennale,  necessari   per   il
          conseguimento   degli  obiettivi  di  cui  alle  precedenti
          lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui  alla
          lettera  e),  con  la  valutazione  di massima dell'effetto
          economico-finanziario  attribuito   a   ciascun   tipo   di
          intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
             3. Il documento di programmazione economico-finanziaria,
          sulla  base di quanto definito al comma 2, indica i criteri
          ed i parametri per la formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale.
             4.  Il documento di programmazione economico-finanziaria
          indica i disegni di legge collegati, di  cui  al  comma  1,
          lettera  c), dell'art.  1- bis, evidenziando il riferimento
          alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere  e)  e  f)
          del precedente comma 2".
             - Il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
          56,  recante  "Norme  sull'organizzazione  del  mercato del
          lavoro", come modificato dall'art. 4, commi  4-  bis  e  4-
          quinquies,  del D.L.  21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
          modificazioni, nella  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          dall'art.  30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          e' il seguente:
             "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e  gli  enti
          pubblici).  -  1.  Le  amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire  la
          loro   iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della
          nuova  sezione   circoscrizionale   avviene   con   effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5. Le amministrazioni centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della   pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  comma  4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle  assunzioni  temporanee   di   personale   presso   le
          amministrazioni  dello  Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della
          legge  20  marzo  1975,  n.  70   (riguardante   assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali.
             -  Il  D.P.C.M. 25 febbraio 1991 reca la "Disciplina, ai
          fini  dell'assunzione   nella   pubblica   amministrazione,
          dell'avviamento   della   selezione  dei  lavoratori  delle
          aziende  operanti  nelle  regioni  del  centro   nord   che
          fruiscono    a    qualsiasi   titolo   dell'intervento   di
          integrazione salariale straordinaria  per  piu'  di  dodici
          mesi".
             -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
          223, concernente "Norme in materia di  cassa  integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", e' il
          seguente:
             "Art.  7  (Indennita'  di  mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che  siano  in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto ad una indennita' per un periodo massimo di  dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni.  L'indennita' spetta nella
          misura percentuale, di seguito  indicata,  del  trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
               b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento.
             2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo  unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
               b) dal tredicesimo al  quarantottesimo  mese:  ottanta
          per cento.
             3.  L'indennita'  di  mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal 1› gennaio di ciascun anno, in misura pari  all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla  data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data non e' ancora maturato il  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
             4. L'indennita' di mobilita' non  puo'  comunque  essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
             5.  I  lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita' gia' godute. Fino al 31  dicembre  1992,  per  i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma  e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'  iniziale  di  mobilita'  e  comunque   non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta anni di eta'.  Per  questi  ultimi  lavoratori  il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro collocamento in  mobilita'.  Le  somme  corrisposte  a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della  legge
          27  febbraio  1985,  n.  49.  Con  decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le modalita' e le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso  in
          cui  il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi a
          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
             6. Nelle aree di cui  al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre  1992 che, al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7. Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          dei vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1› gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  Gestione  e  Partecipazioni  Industriali  SpA
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita'  non  puo'  comunque  esserre  corrisposta per un
          periodo superiore a dieci anni.
             8. L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
             9.  I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione dei quelli per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
             10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito,  con modificazioni, della legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
             11. I datori di lavoro, ad eccezione  di  quelli  edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale,  versano  alla gestione di cui all'art. 37 della
          legge 9  marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria,  in  misura  pari  a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e  fino  al periodo di paga in corso al 31
          dicembre 1991 ed in misura paria  0,43  punti  di  aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,  per  i   periodi   corrispondenti   e   per   i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
             12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
             13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
          articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di  previdenza
          dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
          comma  11  e  all'art.  4, comma 3, sono dovuti al predetto
          Istituto. Ad esso vanno inviate le  comunicazioni  relative
          alle  procedure  previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le
          comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
             14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5  novembre  1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
             15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei
          primi  tre  anni  successivi  a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni".