IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex); Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il Comitato interministeriale prezzi; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990, concernente la tariffazione dell'interoperativita' tra il servizio pubblico di posta elettronica P.T. Postel e il servizio telex; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1990, attinente la ristrutturazione tariffaria dei "reclami"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, che contiene il regolamento per il rilascio da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato presso i medesimi uffici; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1991, modificativo dei limiti massimi di valore nelle operazioni di bancoposta; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991 che istituisce e disciplina il servizio di acquisto e vendita di valute (cambiavalute) presso alcuni uffici postali espressamente autorizzati; Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1991 con il quale viene fissato l'importo del diritto fisso per il rimborso degli assegni di conto corrente postale scaduti di validita'; Considerato che le variazioni proposte non incidono sulle voci incluse nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettivita' nazionale e che, pertanto, non sono soggette al parere vincolante del Comitato interministeriale prezzi; Considerato che alla determinazione delle tariffe per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale si provvede con separato decreto ministeriale; Considerato che, per motivi organizzativi, non e' possibile assicurare l'effettuazione del servizio dei telegrammi urgenti; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennita' per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonche' le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.