IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963,
n. 735, con il quale e' stato approvato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  servizio  telegrafico diretto fra utenti telegrafici
(telex);
  Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130,  che  stabilisce
che  le  tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono
essere  fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce
che  sulle  proposte  di  incremento  tariffario  dei servizi inclusi
nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  l'intera  collettivita'
nazionale,  deliberate  dalle  amministrazioni  dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, deve  pronunciarsi  con  parere  vincolante  il
Comitato interministeriale prezzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  giugno 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state
modificate le tariffe postali, di bancoposta e  di  telecomunicazioni
nell'interno della Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  giugno 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  12  ottobre  1990,  concernente  la
tariffazione dell'interoperativita' tra il servizio pubblico di posta
elettronica P.T. Postel e il servizio telex;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  agosto  1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  215  del  14  settembre  1990,  attinente  la
ristrutturazione tariffaria dei "reclami";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 430,  che  contiene  il  regolamento  per  il  rilascio  da  parte
dell'amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni di carte
nominative   a   banda   magnetica   ed   a    microprocessore    per
l'accreditamento  di  somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a
crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato
presso i medesimi uffici;
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1991, modificativo dei limiti
massimi di valore nelle operazioni di bancoposta;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  marzo  1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  203  del  30  agosto  1991  che  istituisce  e
disciplina il servizio di acquisto e vendita di valute (cambiavalute)
presso alcuni uffici postali espressamente autorizzati;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30  agosto  1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1991  con  il  quale  viene
fissato  l'importo del diritto fisso per il rimborso degli assegni di
conto corrente postale scaduti di validita';
  Considerato che le variazioni  proposte  non  incidono  sulle  voci
incluse   nell'indice   ISTAT   dei  prezzi  al  consumo  dell'intera
collettivita' nazionale e che, pertanto, non sono soggette al  parere
vincolante del Comitato interministeriale prezzi;
  Considerato  che  alla  determinazione  delle tariffe per le stampe
periodiche spedite in abbonamento postale si  provvede  con  separato
decreto ministeriale;
  Considerato   che,  per  motivi  organizzativi,  non  e'  possibile
assicurare l'effettuazione del servizio dei telegrammi urgenti;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le
tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe  per  il
servizio  diretto  fra  utenti  telegrafici  (telex  e  teletex) e le
tariffe per  i  servizi  speciali  ed  accessori  nel  settore  delle
telecomunicazioni  nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle
misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4  e  5,  firmate  dal
Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di
dimensione e di valore, le indennita' per la perdita, la manomissione
o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonche'  le  caratteristiche
degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8,
firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.