TABELLA 2 5. - TARIFFE TELEGRAFICHE 5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento: tassa fissa fino a dieci parole di testo, escluso l'intero indirizzo L. 3.600 per ogni parola in piu' " 100 5.2. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari: tassa fissa L. 4.800 per ogni parola aggiunta dal mittente " 100 5.3. Telegrammi con piu' indirizzi (TMx) o piu' destinazioni, privati e di Stato a pagamento: sono tassati come tanti telegrammi singoli quanti sono gli indirizzi o le destinazioni; sono escluse dalla tassazione le parole che contengono gli indirizzi o le destinazioni. 5.4. Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari: tassa fissa per ogni telegramma L. 4.000 6. - TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI 6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati: a) fototelegrammi del formato cm 18 x cm 9,9: quattro unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 2.600 b) fototelegrammi del formato cm 18 x cm 13,2: quattro unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di " 3.000 c) fototelegrammi del formato cm 18 x cm 16,5: cinque unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di " 3.000 d) fototelegrammi del formato cm 18 x cm 19,8: sei unita' della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di " 3.000 6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici: pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unita' telefoniche indivisibili di tre minuti) piu' una unita' telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto; detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1. a seconda del formato. 6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati: le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.1; dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di L. 3.600 6.4. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati: a) trasmissioni dirette a posti statali: le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.; dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di L. 3.600 b) trasmissioni dirette a posti privati: le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.; dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di " 3.600 per ogni unita' o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di " 900 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI