(all. 6 - art. 1)
                                                            TABELLA 6
              LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE
                       Limiti massimi di peso
1. Lettere                                                kg       20
2. Carte manoscritte, stampe non spedite in  abbonamento,  spedizioni
miste e corrispondenze da affidare al servizio postacelere urbano
                                                          kg       2
3. Pieghi di libri                                        kg       5
4. Carte punteggiate ad uso dei ciechi                    kg       7
5.  Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti
di   visita,   fatture   commerciali,   estratti   di   conto   delle
amministrazioni  dei  giornali  e  dei  periodici,  stampe  augurali,
partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e  simili  e  cedole  di
commissioni librarie
                                                          g        20
6. Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi,
nastro o filo
                                                          kg        1
7.  Bolgette  e  sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il
servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:
  vuoti                                                   g       500
  con corrispondenza                                      kg        2
8. Pacchi:
   a) pacchi postali ordinari                             kg       20
   b) pacchi urgenti                                      "         5
   c) pacchi per i quali e' stato corrisposto il diritto di espresso
                                                          "        10
   d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati
alle armi
                                                          "        10
9. Oggetti da  far  recapitare  attraverso  il  servizio  postacelere
interno
                                                          kg       20
                         Dimensioni massime
1. Lettere:
  lunghezza  cm  80,  giro  massimo, misurato in un senso che non sia
quello della lunghezza, cm 100.
2. Carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche  spedite  di
seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:
  cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con
cm 10 di diametro.
3. Cartoline dell'industria privata:
  cm 10,7 x cm 15.
4.  Fatture  commerciali,  cartoline illustrate, biglietti di visita,
estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici,
cedole di commissioni librarie, stampe augurali e  partecipazioni  di
nascita, matrimonio, morte e simili:
  cm 12 x cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).
5. Pacchetti postali e campioni:
  cm  45  x cm 20 x cm 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza
con cm 15 di diametro.
In  entrambi  i  casi  tali  dimensioni  possono  variare  purche' la
relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.
6. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:
  cm 45 x cm 45 x cm 20.
7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di  corrispondenze,  quando  il
servizio sia stato svolto da agenti dell'Amministrazione:
  cm 50 x cm 30.
8. Pacchi:
  a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del
giro  massimo,  misurato  in  un  senso  che  non  sia  quello  della
lunghezza, m 2;
  b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro
massimo, misurato come sopra, m 3.
9. Servizio postacelere interno:
  lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un  senso  che  non  sia
quello della lunghezza, cm 100.
                          Dimensioni minime
 a)
Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per
   l'indirizzo  e  per  le indicazioni di servizio una superficie non
   inferiore a cm 9 x cm 14 (tolleranza  -  2  mm);  se  a  forma  di
   rotolo,  una  lunghezza  non  inferiore a cm 10 ed un diametro non
   inferiore a cm 3,5.
 b)
I pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano
   inferiori a cm 14 x cm 19 con uno spessore minimo di
  cm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore
   a cm 20 e la circonferenza a cm 17.
                          Limiti di valore
1. Assicurazione ordinaria:
   a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:
   per le corrispondenze e per i pacchi                  L. 2.000.000
   b)  nei  rapporti  degli  uffici  principali  e  locali   con   le
ricevitorie e tra queste ultime:
   per le corrispondenze e per i pacchi                   "   300.000
2.  Assegno  di  cui  possono  essere  gravati  le corrispondenze e i
pacchi:
  lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali,
estratti di conto delle  amministrazioni  dei  giornali,  stampe  non
periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad
uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i
predetti  oggetti  siano spediti in raccomandazione od eventualmente,
per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
  nei rapporti tra uffici principali e uffici locali     L. 1.000.000
  nel caso in cui il rimborso e' richiesto a mezzo
versamento sul c/c/ postale                              "  2.000.000
  nei rapporti degli uffici principali e locali
con le ricevitorie e fra queste ultime                   "    100.000
3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di
assegno:
  effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio
                                                          L.  300.000
  effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio            "   100.000
4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro
in ufficio:
  di assicurate convenzionali senza suggellatura          L.   10.000
  di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura
                                                          "    50.000
5. Vaglia postali:
   a)    vaglia    a    tassa   (salvo   le   eccezioni   autorizzate
dall'Amministrazione):
   limite minimo per ogni vaglia                         L.       100
   limite massimo per ciascun vaglia                     "  2.400.000
   b) vaglia di servizio:
   nessun    limite    per    i    vaglia    emessi    nell'interesse
dell'Amministrazione;  per  quelli  emessi  per conto dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici il limite massimo e':
    per gli uffici principali                            "  7.500.000
    per gli uffici locali                                "  5.000.000
6. Riscossione di crediti:
negli uffici principali e negli uffici locali            L. 2.000.000
7. Conti correnti postali:
   a)   limiti    massimi    (salvo    le    eccezioni    autorizzate
dall'Amministrazione):
   il  limite  massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in
contanti in uno stesso giorno e':
    per gli uffici principali e per gli uffici  locali  di  rilevante
entita'
                                                        L. 30.000.000
    per gli uffici locali di media entita'              "  20.000.000
    per gli uffici locali di minore entita'             "  10.000.000
I  limiti  anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa
persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e  per  i
pagamenti  disposti  dallo  stesso  correntista a favore del medesimo
beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.
Nessun limite e' stabilito per le operazioni  di  postagiro,  nonche'
per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;
   b)    limiti    minimi    (salvo    le    eccezioni    autorizzate
dall'Amministrazione):
   per i versamenti ed i postagiro                      "         100
   per gli assegni trasferibili e non trasferibili      "       1.000
Le operazioni disposte da organi e uffici  dell'Amministrazione,  per
esigenze  amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa, non
sono soggette ad alcun limite.
8. Risparmi:
   a)   limiti    massimi    (salvo    le    eccezioni    autorizzate
dall'Amministrazione):
   per  gli  uffici  principali  e per gli uffici locali di rilevante
entita'
                                                        L. 30.000.000
   per gli uffici locali di media entita'               "  20.000.000
   per gli uffici locali di minore entita'              "  10.000.000
   per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio e'  autorizzato
a  rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale
ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per  la  categoria
cui appartiene l'ufficio.
Non  sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti
il servizio dei depositi, di beneficenza e dei depositi giudiziari;
   b)     limite     minimo    (salvo    le    eccezioni    stabilite
dall'Amministrazione)
                                                        L.        100
9. Buoni postali fruttiferi:
  l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio puo' emettere o
rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del  medesimo
ente    non    puo'    eccedere,    salvo   speciale   autorizzazione
dell'Amministrazione:
   per gli uffici principali e per gli  uffici  locali  di  rilevante
entita'
                                                        L. 30.000.000
   per gli uffici locali di media entita'               "  20.000.000
   per gli uffici locali di minore entita'              "  10.000.000
L'ufficio  abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio
e', nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso  anche  se
il  suo  importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di
importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.
10. Operazioni effettuate nei recapiti:
  i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a  denaro
possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per
gli  uffici  locali,  secondo  l'equiparazione  che  a  tali  fini e'
dichiarata dall'Amministrazione.
11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:
  il limite massimo delle operazioni  per  le  quali  i  portalettere
possono  servire  da  intermediari  tra  il  pubblico e gli uffici e'
stabilito in
                                                        L.     50.000
12. Operazioni eseguite in titoli anziche' in contanti:
  le operazioni che non implichino un effettivo movimento in denaro e
siano  cioe'  effettuate  mediante  quietanza  di  titoli  nominativi
pagabili  presso  l'ufficio  postale,  anziche'  in contanti, possono
essere  eseguite  per  qualsiasi  importo,  prescindendo  dai  limiti
massimi  stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando
quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di  cui  al
precedente  n. 5 a) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica
alle operazioni di versamento o deposito e di  pagamento  o  rimborso
eseguite,  alle  condizioni  stabilite dall'Amministrazione, mediante
vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di  Napoli  e
del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e
del  Banco  di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito
indicati dall'Amministrazione stessa.
13. Servizi delegati:
  i limiti di valore  per  pagamenti  effettuabili  in  contanti  per
servizi delegati non puo' eccedere:
   per  gli  uffici  principali  e per gli uffici locali di rilevante
entita'
                                                        L. 30.000.000
   per gli uffici locali di media entita'
                                                        "  20.000.000
   per gli uffici locali di minore entita'
                                                        "  10.000.000
14. Servizio cambiavalute (banconote e traveller's cheques):
  limiti di valore delle operazioni:
   acquisto e vendita banconote                         L.  5.000.000
   emissione traveller's cheques                        "   5.000.000
   pagamento traveller's cheques                        "   2.400.000
15.  Carta  nominativa  a  banda  magnetica  ed a microprocessore per
l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento  ed  a
crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato
presso i medesimi uffici (denominata POST-CARD):
  il  limite  massimo  di  valore  per  le  operazioni giornaliere di
prelievo presso i distributori automatici e' di
                                                        L.    500.000
 
          Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                               VIZZINI