TABELLA 6 LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE Limiti massimi di peso 1. Lettere kg 20 2. Carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, spedizioni miste e corrispondenze da affidare al servizio postacelere urbano kg 2 3. Pieghi di libri kg 5 4. Carte punteggiate ad uso dei ciechi kg 7 5. Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili e cedole di commissioni librarie g 20 6. Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo kg 1 7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione: vuoti g 500 con corrispondenza kg 2 8. Pacchi: a) pacchi postali ordinari kg 20 b) pacchi urgenti " 5 c) pacchi per i quali e' stato corrisposto il diritto di espresso " 10 d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi " 10 9. Oggetti da far recapitare attraverso il servizio postacelere interno kg 20 Dimensioni massime 1. Lettere: lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100. 2. Carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro. 3. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 x cm 15. 4. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili: cm 12 x cm 23,5 (tolleranza + 2 mm). 5. Pacchetti postali e campioni: cm 45 x cm 20 x cm 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro. In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purche' la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60. 6. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45 x cm 45 x cm 20. 7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia stato svolto da agenti dell'Amministrazione: cm 50 x cm 30. 8. Pacchi: a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2; b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3. 9. Servizio postacelere interno: lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100. Dimensioni minime a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 x cm 14 (tolleranza - 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5. b) I pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 14 x cm 19 con uno spessore minimo di cm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm 20 e la circonferenza a cm 17. Limiti di valore 1. Assicurazione ordinaria: a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali: per le corrispondenze e per i pacchi L. 2.000.000 b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e tra queste ultime: per le corrispondenze e per i pacchi " 300.000 2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi: lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi: nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000 nel caso in cui il rimborso e' richiesto a mezzo versamento sul c/c/ postale " 2.000.000 nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime " 100.000 3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno: effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio L. 300.000 effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio " 100.000 4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio: di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000 di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura " 50.000 5. Vaglia postali: a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione): limite minimo per ogni vaglia L. 100 limite massimo per ciascun vaglia " 2.400.000 b) vaglia di servizio: nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione; per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo e': per gli uffici principali " 7.500.000 per gli uffici locali " 5.000.000 6. Riscossione di crediti: negli uffici principali e negli uffici locali L. 2.000.000 7. Conti correnti postali: a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione): il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno e': per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entita' L. 30.000.000 per gli uffici locali di media entita' " 20.000.000 per gli uffici locali di minore entita' " 10.000.000 I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio. Nessun limite e' stabilito per le operazioni di postagiro, nonche' per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste; b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione): per i versamenti ed i postagiro " 100 per gli assegni trasferibili e non trasferibili " 1.000 Le operazioni disposte da organi e uffici dell'Amministrazione, per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa, non sono soggette ad alcun limite. 8. Risparmi: a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione): per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entita' L. 30.000.000 per gli uffici locali di media entita' " 20.000.000 per gli uffici locali di minore entita' " 10.000.000 per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio e' autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio. Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi, di beneficenza e dei depositi giudiziari; b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione) L. 100 9. Buoni postali fruttiferi: l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio puo' emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non puo' eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione: per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entita' L. 30.000.000 per gli uffici locali di media entita' " 20.000.000 per gli uffici locali di minore entita' " 10.000.000 L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio e', nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso. 10. Operazioni effettuate nei recapiti: i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a denaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini e' dichiarata dall'Amministrazione. 11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere: il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici e' stabilito in L. 50.000 12. Operazioni eseguite in titoli anziche' in contanti: le operazioni che non implichino un effettivo movimento in denaro e siano cioe' effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziche' in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 5 a) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione, mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa. 13. Servizi delegati: i limiti di valore per pagamenti effettuabili in contanti per servizi delegati non puo' eccedere: per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entita' L. 30.000.000 per gli uffici locali di media entita' " 20.000.000 per gli uffici locali di minore entita' " 10.000.000 14. Servizio cambiavalute (banconote e traveller's cheques): limiti di valore delle operazioni: acquisto e vendita banconote L. 5.000.000 emissione traveller's cheques " 5.000.000 pagamento traveller's cheques " 2.400.000 15. Carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato presso i medesimi uffici (denominata POST-CARD): il limite massimo di valore per le operazioni giornaliere di prelievo presso i distributori automatici e' di L. 500.000 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI