(all. 7 - art. 1)
                                                            TABELLA 7
 
      INDENNITA' PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE
         E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI
 
   1. L'indennita' dovuta  agli  utenti  per  la  perdita  totale  di
corrispondenze   raccomandate,  anche  se  affidate  al  servizio  di
postacelere  urbano,  e'  stabilita  nella  misura  di  dieci   volte
l'importo del diritto fisso di raccomandazione.
   2. L'indennita' dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od
avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) e' stabilita
entro  il  limite  massimo  di  dieci  volte l'importo della tassa di
spedizione dei pacchi ordinari; oltre a tale  indennita'  i  mittenti
hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale
del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.
   3.  Per  smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto di un
oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere  interno,
spetta  al  mittente  una  indennita'  di L. 50.000 oltre al rimborso
della tassa pagata.
   In caso di perdita parziale  od  avaria  parziale  del  contenuto,
l'indennita'  viene  corrisposta  entro  il  limite  di L. 50.000, in
misura proporzionale all'effettivo  danno  subito.  Non  compete,  in
quest'ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione.
   In   conseguenza  del  mancato  recapito  dell'invio  affidato  al
servizio di postacelere interno nei termini previsti e  pubblicizzati
dall'Amministrazione per le singole destinazioni, viene restituita al
mittente  la  differenza  tra  la  tassa pagata e quella prevista per
l'affrancatura di una lettera raccomandata-espresso di primo porto.
 
          Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                               VIZZINI