TABELLA 7 INDENNITA' PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI 1. L'indennita' dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate, anche se affidate al servizio di postacelere urbano, e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione. 2. L'indennita' dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) e' stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre a tale indennita' i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie. 3. Per smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto di un oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno, spetta al mittente una indennita' di L. 50.000 oltre al rimborso della tassa pagata. In caso di perdita parziale od avaria parziale del contenuto, l'indennita' viene corrisposta entro il limite di L. 50.000, in misura proporzionale all'effettivo danno subito. Non compete, in quest'ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione. In conseguenza del mancato recapito dell'invio affidato al servizio di postacelere interno nei termini previsti e pubblicizzati dall'Amministrazione per le singole destinazioni, viene restituita al mittente la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una lettera raccomandata-espresso di primo porto. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI