IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  l'art.  7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce
che le tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  devono
essere   fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, che stabilisce che
la  classificazione  delle  stampe  ai  fini  dell'applicazione della
tariffa ridotta prevista dall'art.  56  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base
ad   elementi   diversi  da  quello  della  periodicita'  della  loro
pubblicazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989,  n.
161,  con  il  quale  vengono  sostituiti  gli  articoli  68 e 70 del
regolamento di esecuzione  dei  libri  primo  e  secondo  del  codice
postale   e   delle  telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
  Visto il decreto ministeriale  21  giugno  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state
modificate  le  tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni
nell'interno della Repubblica;
  Visto il decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito  nella
legge 12 luglio 1991, n. 202, che stabilisce l'aumento delle tariffe,
per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale, appartenenti
al  primo  gruppo  della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto
ministeriale del 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 151 del 30 giugno 1990;
  Sentita  la  commissione  tecnica  consultiva per l'editoria che ha
espresso - a maggioranza - parere favorevole ad un aumento articolato
delle tariffe per il periodo 1› gennaio 1992-1› gennaio 1994;
  Ritenuto necessario anticipare l'ultimo aumento dal 1› gennaio 1994
al 1› luglio 1993 per limitare  il  rinvio  nel  tempo  del  recupero
parziale  dei  costi  del  servizio  in  relazione  alle  esigenze di
risanamento del bilancio dell'Amministrazione P.T., stante  anche  il
mancato  introito  conseguente  alla  sospensione  degli  effetti del
decreto ministeriale 20  dicembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990, con cui erano state riviste le
tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;
  Considerato  che  motivi  tecnico-organizzativi suggeriscono di far
decorrere gli aumenti previsti per il gennaio 1992 e per  il  gennaio
1993, rispettivamente, dal 16 gennaio 1992 e dal 16 gennaio 1993;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  tariffe  delle  stampe  periodiche  spedite  in  abbonamento
postale,   di  cui  alla  voce  1.10  della  tabella  1  del  decreto
ministeriale 21 giugno 1990 citato nelle premesse,  sono  determinate
nella   misura  indicata  nell'annessa  tabella  1  con  le  seguenti
decorrenze:  16  gennaio  1992,  1› luglio 1992, 16 gennaio 1993 e 1›
luglio 1993.