(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA 1
 
                           TARIFFE POSTALI
                         1. - CORRISPONDENZE
 
1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento  postale  direttamente
dagli  amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000
esemplari:
                                     16-1-92  1-7-92  16-1-93  1-7-93
                                        -        -        -       -
 gruppo 1›:
  giornali   quotidiani,   compresi
quelli  che  non  escono nei giorni
festivi  riconosciuti   e   settimi
numeri degli stessi anche se aventi
diverse  testate,  nonche' giornali
di cui all'art.  10,  primo  comma,
lettera c), della legge 25 febbraio
1987,     n.    67,    riconosciuti
dall'Amministrazione delle poste  e
delle  telecomunicazioni  a seguito
di parere della commissione tecnica
consultiva per l'editoria:
  per ogni esemplare non  eccedente
i 100 g
                                   L.  25       30       40      60
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   L.  13       15       20      30
Gli   invii   relativi   ai  propri
programmi   di   abbonamento   sono
soggetti  allo  stesso  trattamento
tariffario del quotidiano.
 
gruppo 2›:
  A) giornali, riviste, rassegne  e
simili     che,    non    potendosi
comprendere nel gruppo  precedente,
escano  almeno una volta ogni sette
giorni:
  per ogni esemplare non  eccedente
i 200 g
                                   "  130      150      180     240
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   33       38       45      60
  invii    relativi    ai    propri
programmi di abbonamento:
  per ogni esemplare non  eccedente
i 100 g
                                   "   65       75       90     120
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   33       38       45      60
  B)  giornali, riviste, rassegne e
simili    che,    non     potendosi
comprendere  nei gruppi 1› e 2›/ A,
escano  almeno   una   volta   ogni
quindici giorni:
  per  ogni esemplare non eccedente
i 200 g
                                   "  150      180      205     270
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   38       45       51      68
  invii    relativi    ai    propri
programmi di abbonamento:
  per  ogni esemplare non eccedente
i 100 g
                                   "   75       90      102     135
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   38       45       51      68
 
gruppo 3›:
  giornali,  riviste,  rassegne   e
simili     che,    non    potendosi
comprendere nei gruppi  precedenti,
escano almeno una volta al mese:
  per  ogni esemplare non eccedente
i 200 g
                                   "  160      200      220     295
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   40       50       55      74
  invii    relativi    ai    propri
programmi di abbonamento:
  per  ogni esemplare non eccedente
i 100 g
                                   "   80      100      110     147
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   40       50       55      74
 
 gruppo 4›:
  giornali,  riviste,  rassegne   e
simili     che,    non    potendosi
comprendere nei gruppi  precedenti,
si pubblichino almeno una volta per
semestre:
  per  ogni esemplare non eccedente
i 200 g
                                   L. 300      350      380     485
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   75       88       95     121
  invii    relativi    ai    propri
programmi di abbonamento:
  per  ogni esemplare non eccedente
i 100 g
                                   "  150      175      190     242
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   75       88       95     121
 
gruppo 5›:
  stampe           propagandistiche
contenenti   pubblicita'   relativa
alle  vendite  per corrispondenza e
cataloghi  relativi  alle   vendite
stesse   purche'   si   pubblichino
almeno una volta per semestre:
  per ogni esemplare non  eccedente
i 100 g
                                   "  145      170      190     240
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   73       85       95     120
Per   poter  fruire  della  tariffa
relativa alle stampe  previste  nel
comma    precedente,    le   stampe
periodiche ed i cataloghi  relativi
alle   vendite  per  corrispondenza
devono  riferirsi  a   prodotti   o
servizi propri o altrui venduti per
posta, ma per proprio conto.
Per  esigenze  di  servizio  e  con
l'assenso del mittente, i cataloghi
possono   essere   consegnati    in
ufficio,    previo    recapito   al
destinatario di avvisi di arrivo.
-  Stampe  propagandistiche   delle
case  editrici  o  librarie  per la
vendita per corrispondenza di libri
propri   purche'   si   pubblichino
almeno una volta per semestre:
  per  ogni esemplare non eccedente
i 100 g
                                   "  110      130      150     195
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   "   55       65       75      97
- Stampe  periodiche  previste  dai
primi quattro gruppi della presente
voce,   contenenti   pubblicita'  a
favore di terzi effettuata mediante
pagine  di  uguale  formato   degli
altri fogli regolarmente impaginate
-  anche se non numerate o numerate
a  parte  -  od  incorporate  nelle
normali  pagine  del  testo, ma che
ecceda nel complesso il  70%  della
superficie  totale del periodico od
il 30% per ciascuna inserzione:
  tariffe    delle    stampe    non
periodiche.
La  percentuale  della  pubblicita'
deve essere  dichiarata  unitamente
alle altre previste indicazioni.
-  Inserti pubblicitari, impaginati
o  meno,  realizzati  in  forma  di
fascicolo,      di      pieghevoli,
locandine,  cartelli  reclamistici,
cedole   o  fogli  di  commissione,
programmi di abbonamento, quando si
riferiscono  a  terzi  o  ad  altri
periodici,  anche  se  aventi unica
amministrazione,   che   siano   di
formato  diverso  da  quello  delle
pagine dei periodici  in  cui  sono
inclusi  o  dello stesso formato ma
non impaginati:
   a)  per  gli  inserti  di   peso
inferiore  o  uguale  a  quello del
periodico:
la tariffa dovuta per il  periodico
maggiorata   del  dieci  per  cento
calcolata   sul   peso   dell'invio
(periodico piu' inserto);
   b)    per   gli   inserti   che,
singolarmente  o  complessivamente,
eccedono il peso del periodico:
  per ogni 50 g o frazione in piu'
                                   L. 100      100      100     100
- Inserti pubblicitari non previsti
nel  precedente  comma  e  che  non
devono   superare   il   peso   del
periodico cui sono allegati:
  per  ciascun oggetto, per ogni 50
g o frazione in piu'
                                   "  100      100      100     100
Gli  inserti  pubblicitari   devono
essere                singolarmente
contraddistinti    dall'indicazione
I.P.
- Diritto fisso per la restituzione
di    stampe   periodiche   e   non
periodiche di peso non superiore  a
40   g,   fatta   eccezione  per  i
giornali quotidiani  ed  i  settimi
numeri  degli  stessi,  non  potute
recapitare per qualunque ragione:
  per ciascun oggetto
                                   "  450      450      450     450
 
          Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                               VIZZINI