Art. 2. I portatori dei certificati hanno la facolta' di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 20 al 30 gennaio 1995. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 20 al 30 dicembre 1994. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 20 al 30 gennaio 1995, muniti delle cedole di scadenza 20 luglio 1995 e successive. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare nel piu' breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.