Art. 2.
  I portatori dei  certificati  hanno  la  facolta'  di  ottenere  il
rimborso  anticipato  dei  medesimi  nel periodo dal 20 al 30 gennaio
1995. Le richieste di rimborso  anticipato  dovranno  pervenire  alle
filiali  della Banca d'Italia nel periodo dal 20 al 30 dicembre 1994.
I   certificati   da   rimborsare   dovranno    essere    presentati,
esclusivamente nel suddetto periodo dal 20 al 30 gennaio 1995, muniti
delle cedole di scadenza 20 luglio 1995 e successive.
  La  Banca  d'Italia  provvedera'  a comunicare nel piu' breve tempo
possibile al Ministero del tesoro  l'ammontare  nominale  complessivo
dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.
  Con  successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il
capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in
circolazione.