Art. 5.
  Gli  interessi  sui  certificati  di  credito  con   opzione   sono
corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 20 gennaio e al 20
luglio  di  ogni  anno  di  durata  del  prestito. La prima cedola e'
pagabile il 20 luglio 1992 e l'ultima il 20 gennaio 1998.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia, al netto  della  ritenuta  fiscale  del
12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La  Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico  da
lire  1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli
verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo  della
cedola afferente al suddetto taglio teorico.
  Le  cedole  d'interesse dei certificati di credito con opzione sono
equiparate, a tutti gli  effetti,  a  quelle  dei  titoli  di  debito
pubblico  e  godono  delle  garanzie,  privilegi  e  benefici ad esse
concessi.