Art. 8.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative   al   collocamento   dei
certificati  di  credito  di cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti  alle  operazioni  in parola saranno regolati dalle norme
contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara'   riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75%.
  Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale  sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli  impegni  che  assumeranno  con  la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.