Art. 2. 1. Alle attivita' industriali rientranti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983, citato in premessa, per effetto delle modifiche apportate con il presente provvedimento, si applica la definizione di attivita' esistente, contenuta nel punto 3.2 dell'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, riferita alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1991 Il Ministro: SCOTTI