Art. 2.
  1. Alle attivita' industriali rientranti nel campo di  applicazione
del  decreto  ministeriale  16 novembre 1983, citato in premessa, per
effetto delle modifiche apportate con il presente  provvedimento,  si
applica  la  definizione  di attivita' esistente, contenuta nel punto
3.2 dell'allegato A del decreto del Ministro  dell'interno  2  agosto
1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 246 del 6 settembre
1984, riferita alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: SCOTTI