(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
 
                             Allegato II
                              PREMESSA
 
DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III
   CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I.
 
   Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito  di
sostanze  e/o  preparati  pericolosi  in  qualsiasi  luogo, impianto,
edificio,  costruzione  o  terreno,  isolato   o   situato   in   uno
stabilimento,  che  siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il
caso in cui il deposito sia connesso ad uno  degli  impianti  di  cui
all'allegato   I   e   le   sostanze   in  questione  siano  elencate
nell'allegato III.
   Le quantita' indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a
ciascun deposito  o  gruppo  di  depositi  appartenenti  allo  stesso
fabbricante,  qualora  la distanza tra i depositi non sia sufficiente
ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di
incidenti rilevanti. In ogni caso queste  quantita'  si  applicano  a
ciascun  gruppo  di  depositi  appartenenti  allo stesso fabbricante,
qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.
   Le quantita' da  prendere  in  considerazione  sono  le  quantita'
massime  che  sono  immagazzinate  o possono essere immagazzinate nel
deposito in qualsiasi momento.
 
                             Parte prima
                          SOSTANZE INDICATE
 
   Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella
parte prima e' inclusa anche in una categoria della parte seconda, si
applicano le quantita' indicate nella parte prima.
 
                                                       Quantita'
               Sostanze o gruppi di               (tonnellate)
                     sostanze                     (maggiore o uguale)
                       ---                                ---
 1) Acrilonitrile                                         200
 2) Ammoniaca                                             500
 3) Cloro                                                  75
 4) Biossido di zolfo                                     250
 5) Nitrato di ammonio (1)                              2.500
 6) Nitrato di ammonio sotto forma di
     fertilizzante (2)                                 10.000
 7) Clorato di sodio                                      250
 8) Ossigeno                                            2.000
 9) Triossido di zolfo                                    100
10) Cloruro di carbonile (fosgene)                          0,750
11) Idrogeno solforato                                     50
12) Acido fluoridrico                                      50
13) Acido cianidrico                                       20
14) Solfuro di carbonio                                   200
15) Bromo                                                 500
16) Acetilene                                              50
17) Idrogeno                                               50
18) Ossido di etilene                                      50
19) Ossido di propilene                                    50
20) 2 Propenal (acroleina)                                200
21) Formaldeide (concentrazione X 90%)                     50
22) Monobromometano (bromuro di metile)                   200
23) Isocianato di metile                                    0,150
24) Piombo tetraetile o piombo tetrametile                 50
25) 1,2 Dibromoetano (bromuro di etilene)                  50
26) Acido cloridrico (gas liquefatto)                     250
27) Diisocianato di difenilmetano (MDI)                   200
28) Toluen diisocianato (TDI)                             100
 
----------
   (1)  Include  sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di
ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di  ammonio
e'  superiore  al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di
ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio  e'  superiore
al 90% in peso.
   (2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che
sono  conformi  alla  direttiva  n.  80/876/CEE  e  ai  fertilizzanti
composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio
e' superiore al 28%  in  peso  (un  fertilizzante  composto  contiene
nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).
 
                            Parte seconda
                  CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI
           NON SPECIFICATAMENTE INDICATI NELLA PARTE PRIMA
 
   Le  quantita'  di  sostanze e preparati (1) della stessa categoria
sono cumulative. Se sotto lo  stesso  numero  sono  raggruppate  piu'
categorie,  si  devono  sommare i quantitativi di tutte le sostanze e
preparati delle categorie specificate.
 
                                                       Quantita'
               Categorie di sostanze              (tonnellate)
                 e preparati (2)                  (maggiore o uguale)
                       ---                                ---
1) Sostanze e preparati che sono classificati
   come "molto tossici"                                    20
2) Sostanze e preparati che sono classificati
   come "molto tossici", "tossici" (3),
   "comburenti" o "esplosivi"                             200
3) Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi
   quelli forniti sotto forma liquida, che sono
   gassosi a pressione normale e che sono
   classificati come "facilmente infiammabili" (4)        200
4) Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i
   preparati gassosi di cui al n. 3) che sono
   classificati come "facilmente infiammabili" o
   "estremamente infiammabili" (5)                     50.000
 
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   (1)  Per  preparati  si intendono miscugli o soluzioni composti da
due o piu' sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).
   (2) Le  categorie  di  sostanze  e  preparati  sono  definiti  nei
seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:
    legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
    decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);
    decreto   ministeriale   18   ottobre   1984  (pitture,  vernici,
inchiostri, ecc.);
    decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,  n.  223
(antiparassitari);
    direttiva   n.  88/379/CEE  del  Consiglio  del  7  giugno  1988,
concernente  il  riavvicinamento  delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  relative alla
classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  di  preparati
pericolosi.
   (3)  Salvo  quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno
stato che conferisca loro proprieta' tali da dar luogo  a  rischi  di
incidente rilevante.
   (4) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato
IV, lettera c), i).
   (5)  Questa  voce  comprende  i  liquidi  facilmente  infiammabili
definiti all'allegato IV, lettera c), ii).