ALLEGATO A Allegato II PREMESSA DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I. Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III. Le quantita' indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantita' si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri. Le quantita' da prendere in considerazione sono le quantita' massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento. Parte prima SOSTANZE INDICATE Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima e' inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantita' indicate nella parte prima. Quantita' Sostanze o gruppi di (tonnellate) sostanze (maggiore o uguale) --- --- 1) Acrilonitrile 200 2) Ammoniaca 500 3) Cloro 75 4) Biossido di zolfo 250 5) Nitrato di ammonio (1) 2.500 6) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2) 10.000 7) Clorato di sodio 250 8) Ossigeno 2.000 9) Triossido di zolfo 100 10) Cloruro di carbonile (fosgene) 0,750 11) Idrogeno solforato 50 12) Acido fluoridrico 50 13) Acido cianidrico 20 14) Solfuro di carbonio 200 15) Bromo 500 16) Acetilene 50 17) Idrogeno 50 18) Ossido di etilene 50 19) Ossido di propilene 50 20) 2 Propenal (acroleina) 200 21) Formaldeide (concentrazione X 90%) 50 22) Monobromometano (bromuro di metile) 200 23) Isocianato di metile 0,150 24) Piombo tetraetile o piombo tetrametile 50 25) 1,2 Dibromoetano (bromuro di etilene) 50 26) Acido cloridrico (gas liquefatto) 250 27) Diisocianato di difenilmetano (MDI) 200 28) Toluen diisocianato (TDI) 100 ---------- (1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio e' superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio e' superiore al 90% in peso. (2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio e' superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa). Parte seconda CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI NON SPECIFICATAMENTE INDICATI NELLA PARTE PRIMA Le quantita' di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate piu' categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate. Quantita' Categorie di sostanze (tonnellate) e preparati (2) (maggiore o uguale) --- --- 1) Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici" 20 2) Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici", "tossici" (3), "comburenti" o "esplosivi" 200 3) Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come "facilmente infiammabili" (4) 200 4) Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al n. 3) che sono classificati come "facilmente infiammabili" o "estremamente infiammabili" (5) 50.000 ---------- (1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o piu' sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256). (2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche: legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche; decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi); decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.); decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 (antiparassitari); direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi. (3) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprieta' tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante. (4) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i). (5) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).