IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanita' di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresi' le modalita' per il riconoscimento delle patologie stesse; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria; Visto il decreto 5 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991, concernente l'integrazione al predetto decreto ministeriale 1 febbraio 1991, sulla base del parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 giugno 1991; Considerato che lo stesso consiglio ha fornito alcune precisazioni sul parere espresso nella predetta seduta; Ritenuto di dover rettificare il citato decreto 5 settembre 1991 in considerazione delle precisazioni fornite dal Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. All'art. 4 del decreto ministeriale 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, modificato con decreto ministeriale 5 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991, e' aggiunta la seguente voce: 5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali.