Art. 11.
 
          Applicazioni di magistrati del pubblico ministero
                         in casi particolari
  1.  Dopo  l'articolo  110  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(a), e' inserito il seguente:
  "Art. 110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in
casi particolari). - 1. Per la trattazione dei procedimenti  relativi
ai  delitti  indicati  nell'articolo  51  comma  3- bis del codice di
procedura penale (b)  ,  il  procuratore  nazionale  antimafia  puo',
quando  si  tratta  di procedimenti di particolare complessita' o che
richiedono  specifiche   esperienze   e   competenze   professionali,
applicare  temporaneamente  alle  procure  distrettuali  i magistrati
appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti
alle direzioni distrettuali antimafia nonche', con il loro  consenso,
magistrati  di  altre  procure  della  Repubblica presso i tribunali.
L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte  vacanze
di   organico,   inerzia  nella  conduzione  delle  indagini,  ovvero
specifiche  e  contingenti  esigenze  investigative  o   processuali.
L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso
sentiti  i  procuratori  generali  e  i  procuratori della Repubblica
interessati.    Quando  si  tratta  di  applicazioni   alla   procura
distrettuale  avente  sede  nel  capoluogo del medesimo distretto, il
decreto e'  emesso  dal  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello.  In  tal  caso il provvedimento e' comunicato al procuratore
nazionale antimafia.
  2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi
di  necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
  3. Il decreto di applicazione e'  immediatamente  esecutivo  ed  e'
trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per
l'approvazione, nonche' al Ministro di grazia e giustizia.
  4.  Il  capo  dell'ufficio  al quale il magistrato e' applicato non
puo' designare il medesimo per la trattazione di  affari  diversi  da
quelli indicati nel decreto di applicazione.".
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             (a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziaio.
             (b)  Per il testo dell'art. 51, comma 3- bis, del codice
          di procedura penale si veda il precedente art. 3.